In merito a un procedimento abilitativo FERPAS per il quale l’impianto insiste sul territorio di una Amministrazione Comunale ma le opere di connessione interessano anche Comuni limitrofi. Possono essere presentate più istanze a Comuni diversi, istanze tutte relative allo stesso impianto? Oppure al contrario ad ogni Comune si presenta istanza per la porzione di impianto/opera di connessione di competenza?

La normativa in vigore, Dlgs. 28/2011, art.6 c. 9-ter, dispone che:
Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l’istanza di procedura abilitativa semplificata è presentata a tutti i Comuni interessati dall’impianto e dalle relative opere connesse. L’amministrazione competente ai sensi del presente comma è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell’impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall’impianto e dalle relative opere connesse”.

In attuazione della norma citata, accade spesso che il proponente ritenga di presentare più istanze, una a ciascun Comune interessato, attraverso il Portale Procedimenti. Si evidenzia tuttavia che la presentazione di duplice istanza per lo stesso impianto non risulti essere corretta; si ravvisa che la norma, come sopra riportato, prevede la presentazione da parte del proponente dell’istanza a tutti i Comuni coinvolti.
Si ravvisa che in Piattaforma Procedimenti l’istanza debba essere unica e da presentarsi al Comune procedente. L’istanza conterrà un documento indicante l’elenco dei Comuni su cui insiste l’impianto.
Ai restanti Comuni andrà presentata, via pec, copia dell’istanza caricata su Piattaforma Procedimenti, firmata e inviata al Comune procedente.
Con riferimento all’individuazione dell’Ente Procedente, in linea generale la “maggior porzione” dell’impianto è da intendersi come la maggior porzione del totale dell’area occupata dall’impianto e dalla connessione.
L’istruttoria amministrativa deve essere unica e gestita dal Comune Procedente, il quale contatta gli altri Comuni coinvolti nel più breve tempo possibile e acquisisce, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, gli eventuali atti degli altri Comuni interessati dall’impianto, ovvero li convoca in Conferenza dei Servizi, se indetta.
Qualora un Comune non formalizzasse la propria determinazione entro i termini di cui al comma 2 dell’art. 6 del D. lgs. 28/2011, l’istanza si intende assentita e il titolo alla costruzione dell’impianto si intende acquisito