FAQ: Domande frequenti

Qui puoi trovare risposte e chiarimenti alle domande più frequenti che i Comuni e le Province inviano ai nostri uffici.

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TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE

Premessa normativa

L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.

Principi

Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.

RISPOSTA

Al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano tempestivamente alla BDNCP, tutti i dati e le informazioni individuati nell’articolo 10 del provvedimento ANAC n° 261/2023 di cui all’articolo 23 del codice. La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale secondo le modalità previste nel provvedimento ANAC n° 263/2023 di cui all’articolo 23 del codice. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottata da ANAC ai sensi dell’articolo 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell’ente concedente ed assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all’esecuzione.


TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE

Premessa normativa

L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.

Principi

Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.

RISPOSTA

In caso di mancato adempimento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 222, comma 13 del Codice.


TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE

Premessa normativa

L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.

Principi

Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.

RISPOSTA

L’ANAC con FAQ del 09.01.2024, che testualmente si riporta, ha già dato risposta al quesito in tal senso: “La comunicazione all’ANAC delle varianti và effettuata con la stessa modalità utilizzata per acquisire il CIG associato a quella specifica procedura, dunque mediante il sistema Simog, in caso di CIG acquisiti attraverso tale sistema, o mediante le piattaforme digitali certificate, in caso di CIG acquisiti mediante PCP. Come precisato nel comunicato ANAC-MIT del 13 Dicembre 2023, non sono più valide le indicazioni fornite nel Comunicato del Presidente ANAC del 23 Novembre 2016, recante “Trasmissione delle varianti in corso d’opera ex articolo 106, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016”.


TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE

Premessa normativa

L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.

Principi

Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.

RISPOSTA

Ai sensi del comma 12 dell’art. 5 dell’Allegato II.14 del Codice, vi è obbligo di trasmissione all’ANAC delle Varianti in corso d’opera, solamente per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea quando l’importo della variante eccede il 10% dell’importo originario del contratto.


TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE

Premessa normativa

L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.

Principi

Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.

RISPOSTA

No. Ai sensi del comma 11 dell’art. 5 dell’Allegato II.14 del Codice, la Stazione Appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al contratto di cui all’art. 120, comma 1 lettera b) e comma 3.


TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE

Premessa normativa

L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.

Principi

Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.

RISPOSTA

I predetti obblighi, a cura del RUP, sono individuati dall’art. 5 dell’Allegato II.14 del Codice.


TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE

Premessa normativa

L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.

Principi

Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.

RISPOSTA

Gli adempimenti che dovranno obbligatoriamente essere assolti riguardano:

  • pubblicità legale degli atti;
  • comunicazione nei confronti dell’ANAC ai sensi dell’art. 222, comma 9, del Codice;
  • obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 mediante comunicazione alla BDNCP;
  • obbligo di garantire l’accesso agli atti di cui all’art. 35 del Codice;
  • inserimento nel casellario informatico di cui all’art. 222, comma 10, del Codice, di notizie utili;
  • utilizzazione del FVOE.

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Premessa normativa

L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.

Principi

Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.

RISPOSTA

Si potrà ottemperare al predetto obbligo attraverso la trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione.


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Premessa normativa

L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.

Principi

Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.

RISPOSTA

Il RPCT dovrà verificare se la mancata pubblicazione dei dati, atti e informazioni sia imputabile ai soggetti tenuti alla elaborazione o trasmissione dei dati secondo quanto previsto nella sezione «Amministrazione Trasparente», del PTPCT o nella sezione “Anticorruzione e trasparenza” del PIAO, ai sensi dell’articolo 10 del D. Lgs. 33/2014 e s.m.i. e, ove si riscontri che i dati sono stati trasmessi dalla Stazione Appaltante alla BDNCP, il RPCT dovrà comunicare all’istante che la richiesta di accesso deve essere ripresentata al RPCT di ANAC, in qualità di Amministrazione titolare della BDNCP.


TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE

Premessa normativa

L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.

Principi

Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.

RISPOSTA

Nell’ipotesi di cui sopra trova applicazione la disciplina sull’accesso civico semplice di cui all’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 33/2014 e s.m.i. con richiesta che deve essere presentata al RPCT della Stazione Appaltante.


TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE

Premessa normativa

L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.

Principi

Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.

RISPOSTA

Le Stazioni Appaltanti pubblicano in «Amministrazione Trasparente» (AT), sottosezione «Bandi e contratti», anche il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP di ANAC dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le Stazioni Appaltanti hanno trasmesso.


ACCESSO AGLI ATTI

Premessa normativa

L’art. 35 del D. Lgs. 36/2023 disciplina l’accesso gli atti e la riservatezza stabilendo al primo comma che le “Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli art.li 3-bis e 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n° 241 e degli art.li 5 e 5- bis del D. Lgs. 14.03.2013, n° 33”. Al secondo comma si prevedono le ipotesi di differimento ed al quarto comma quelle di esclusione.

Principi

La procedura di accesso agli atti viene svolta con l’utilizzo delle piattaforme di e- procurement e le Stazioni Appaltanti assicurano l’accesso in modalità digitale agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e l’acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma.

RISPOSTA

L’accesso è consentito se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara


ACCESSO AGLI ATTI

Premessa normativa

L’art. 35 del D. Lgs. 36/2023 disciplina l’accesso gli atti e la riservatezza stabilendo al primo comma che le “Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli art.li 3-bis e 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n° 241 e degli art.li 5 e 5- bis del D. Lgs. 14.03.2013, n° 33”. Al secondo comma si prevedono le ipotesi di differimento ed al quarto comma quelle di esclusione.

Principi

La procedura di accesso agli atti viene svolta con l’utilizzo delle piattaforme di e- procurement e le Stazioni Appaltanti assicurano l’accesso in modalità digitale agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e l’acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma.

RISPOSTA

L’accesso è consentito se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.


ACCESSO AGLI ATTI

Premessa normativa

L’art. 35 del D. Lgs. 36/2023 disciplina l’accesso gli atti e la riservatezza stabilendo al primo comma che le “Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli art.li 3-bis e 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n° 241 e degli art.li 5 e 5- bis del D. Lgs. 14.03.2013, n° 33”. Al secondo comma si prevedono le ipotesi di differimento ed al quarto comma quelle di esclusione.

Principi

La procedura di accesso agli atti viene svolta con l’utilizzo delle piattaforme di e- procurement e le Stazioni Appaltanti assicurano l’accesso in modalità digitale agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e l’acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma.

RISPOSTA

Il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione può essere escluso nelle seguenti fattispecie:

  • contratti secretati o la cui esecuzione richiede misure di sicurezza;
  • in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata motivazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
  • pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del codice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
  • relazioni riservate del Direttore dei lavori, del Direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
  • piattaforme digitali e le infrastrutture informatiche utilizzate dalla Stazione Appaltante o dall’Ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.

ACCESSO AGLI ATTI

Premessa normativa

L’art. 35 del D. Lgs. 36/2023 disciplina l’accesso gli atti e la riservatezza stabilendo al primo comma che le “Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli art.li 3-bis e 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n° 241 e degli art.li 5 e 5- bis del D. Lgs. 14.03.2013, n° 33”. Al secondo comma si prevedono le ipotesi di differimento ed al quarto comma quelle di esclusione.

Principi

La procedura di accesso agli atti viene svolta con l’utilizzo delle piattaforme di e- procurement e le Stazioni Appaltanti assicurano l’accesso in modalità digitale agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e l’acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma.

RISPOSTA

L’accesso è consentito dopo la comunicazione ufficiale da parte delle Stazioni Appaltanti o degli Enti concedenti dei nominativi dei candidati da invitare.


ACCESSO AGLI ATTI

Premessa normativa

L’art. 35 del D. Lgs. 36/2023 disciplina l’accesso gli atti e la riservatezza stabilendo al primo comma che le “Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli art.li 3-bis e 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n° 241 e degli art.li 5 e 5- bis del D. Lgs. 14.03.2013, n° 33”. Al secondo comma si prevedono le ipotesi di differimento ed al quarto comma quelle di esclusione.

Principi

La procedura di accesso agli atti viene svolta con l’utilizzo delle piattaforme di e- procurement e le Stazioni Appaltanti assicurano l’accesso in modalità digitale agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e l’acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma.

RISPOSTA

L’accesso agli atti è differito fino all’aggiudicazione in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli art.li 94, 95 e 98 del D.lgs 36/2023 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti. È altresì differito fino all’aggiudicazione l’accesso relativo alle offerte e ai verbali inerenti la valutazione delle stesse, nonché agli atti dati e informazioni a questa presupposti.


ACCESSO AGLI ATTI

Premessa normativa

L’art. 35 del D. Lgs. 36/2023 disciplina l’accesso gli atti e la riservatezza stabilendo al primo comma che le “Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli art.li 3-bis e 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n° 241 e degli art.li 5 e 5- bis del D. Lgs. 14.03.2013, n° 33”. Al secondo comma si prevedono le ipotesi di differimento ed al quarto comma quelle di esclusione.

Principi

La procedura di accesso agli atti viene svolta con l’utilizzo delle piattaforme di e- procurement e le Stazioni Appaltanti assicurano l’accesso in modalità digitale agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e l’acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma.

RISPOSTA

Nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime e nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime (art. 35, comma 2, lettera “b” D. Lgs. 36/2023).


FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO

Premessa normativa

L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.

Principi

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

RISPOSTA

Comporta la violazione del principio di buona fede e di tutela dell’affidamento di cui all’articolo 5 del codice, con conseguente responsabilità, anche civile, per i danni subiti dall’Operatore Economico.


FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO

Premessa normativa

L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.

Principi

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

RISPOSTA

Sì, ne ha facoltà.


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Premessa normativa

L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.

Principi

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

RISPOSTA

Sì, ne hanno entrambi facoltà.


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Premessa normativa

L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.

Principi

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del CAD sui documenti informatici inseriti dagli OE è apposta la firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, il documento è formato, previa identificazione informatica del suo autore, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore


FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO

Premessa normativa

L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.

Principi

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

RISPOSTA

È possibile accedere al FVOE a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della gara e dalla fase di esame delle offerte. L’accesso al FVOE avviene richiedendone l’autorizzazione attraverso la funzione apposita in piattaforma selezionando l’OE di interesse in relazione alla procedura identificata da un determinato codice appalto e previa associazione del CIG all’operatore economico aggiudicatario.


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Premessa normativa

L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.

Principi

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

RISPOSTA

La modifica deve essere comunicata dalla Stazione Appaltante utilizzando le apposite funzionalità previste dal sistema.


FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO

Premessa normativa

L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.

Principi

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

RISPOSTA

La Stazione Appaltante, tramite il Responsabile Unico del Progetto abilitato o il Responsabile del Procedimento da questo delegato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti; il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti chiede l’accesso al FVOE dell’OE; il sistema consente l’accesso al fascicolo previa autorizzazione dell’OE; l’OE inserisce i riferimenti ai dati e ai documenti utili per la comprova dei requisiti; l’OE inserisce i dati e i documenti non presenti nel FVOE che non sono già in possesso della Stazione Appaltante e quelli che non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la PDND; il sistema consente alla Stazione Appaltante l’accesso ai dati e ai documenti indicati nel DGUE e reperibili dal FVOE.


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L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.

Principi

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

RISPOSTA

Il FVOE consente la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli Operatori Economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori; il controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza di detti requisiti; attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l’acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici.


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L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.

Principi

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

RISPOSTA

Si. Nel limite di validità temporale delle certificazioni; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente previsto.


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L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.

Principi

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

RISPOSTA

Si. Nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente previsto.


FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO

Premessa normativa

L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.

Principi

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

RISPOSTA

Si è legittima la richiesta di ulteriori dati e documenti da parte della Stazione Appaltante.


FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO

Premessa normativa

L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.

Principi

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

RISPOSTA

Con la versione 2 dell’applicazione del Fascicolo Virtuale è stato dismesso l’uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA – approvazione da parte dell’OE dell’accesso ai documenti.


DIGITALIZZAZIONE E PNRR

Premessa normativa

L’art. 225, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

Principi

A partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, e riferita a tutte le procedure di affidamento, ha acquisito piena efficacia. In particolare, sono venuti meno i regimi transitori previsti all’articolo 225, comma 1 (regime di pubblicità legale nei contratti pubblici), comma 2 (attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale) e, infine, comma 3 (utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva). La disciplina in tema di digitalizzazione è dunque applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024. .

RISPOSTA

L’art. 23, co. 5, del D.Lgs 31/03/2023, nr. 36 prevede che con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche nonché i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale.

Tali obblighi informativi riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house.

Con Delibera n. 261 del 20 giugno 2023, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, ANAC ha enucleato all’art. 10 le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, come nel seguito indicate in relazione alle relative attività:

  • programmazione:
  1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavoratori;
  2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture;
  • progettazione e pubblicazione:
  1. gli avvisi di pre-informazione;
  2. i bandi e gli avvisi di gara;
  3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici;
  4. atti relativi all’iter di redazione ed approvazione dei progetti;
  • affidamento:
  1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità;
  2. gli affidamenti diretti;
  • esecuzione:
  1. la stipula e l’avvio del contratto;
  2. gli stati di avanzamento;
  3. i subappalti e/o subaffidamenti;
  4. le modifiche contrattuali e le proroghe;
  5. le sospensioni dell’esecuzione;
  6. gli accordi bonari;
  7. istituzione del Collegio Consultivo Tecnico;
  8. le istanze di recesso;
  9. la conclusione del contratto;
  10. il collaudo finale;

oltre a ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l’assolvimento dei compiti assegnati all’ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.


DIGITALIZZAZIONE E PNRR

Premessa normativa

L’art. 225, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

Principi

A partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, e riferita a tutte le procedure di affidamento, ha acquisito piena efficacia. In particolare, sono venuti meno i regimi transitori previsti all’articolo 225, comma 1 (regime di pubblicità legale nei contratti pubblici), comma 2 (attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale) e, infine, comma 3 (utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva). La disciplina in tema di digitalizzazione è dunque applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024. .

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 36/2023, il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. Tali attività sono tutte gestite nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili.


DIGITALIZZAZIONE E PNRR

Premessa normativa

L’art. 225, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

Principi

A partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, e riferita a tutte le procedure di affidamento, ha acquisito piena efficacia. In particolare, sono venuti meno i regimi transitori previsti all’articolo 225, comma 1 (regime di pubblicità legale nei contratti pubblici), comma 2 (attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale) e, infine, comma 3 (utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva). La disciplina in tema di digitalizzazione è dunque applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024. .

RISPOSTA

Si. Dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, e riferita a tutte le procedure di affidamento, ha acquisito piena efficacia e trova applicazione anche per le procedure PNRR.


FIRMA DIGITALE 

Premessa normativa

L’art. 1, comma 2, legge 7.08.1990, n° 241 prevede che la P.A. “non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”; il successivo art. 3-bis (“Uso della telematica”) impone che “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti … tra queste e i privati”, talché, amplius, l’art. 12 D. Lgs. 7.03.2005, n° 82 (“Codice dell’Amministrazione digitale”) stabilisce che le PA utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione proprio “per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione”.

Principi

La funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni formali delle prescrizioni di gara (Consiglio di Stato, Sezione Vª, 21.11.2016, n° 4881; Consiglio di Stato, Sezione Vª, 27.04.2015, n° 2063; Consiglio di Stato, Sezione VIª, 15.12.2010, n° 8933).

RISPOSTA

Secondo un recente orientamento della giurisprudenza amministrativa la sottoscrizione con firma digitale del file compresso in formato “zip” da parte dell’Operatore Economico accreditato sulla piattaforma di gara è sufficiente ad assicurare certezza sulla provenienza e sull’integrità dei documenti da cui detto file è composto, garantendo il sostanziale rispetto del principio di par condicio tra i concorrenti in gara (T.A.R. Lecce, Sezione IIª, 3.05.2022, n° 695).


ERRORE NELL’INSERIMENTO DEI DATI

Premessa normativa

L’art. 19, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “in attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo”.

Principi

La gestione di una procedura di gara in forma telematica, richiedendo l’osservanza con diligenza delle prescrizioni di bando e delle norme tecniche rilevanti, pone a carico della Stazione Appaltante e degli Operatori Economici concorrenti i rischi dell’eventuale erroneo utilizzo della piattaforma nonché dell’erroneo inserimento dei dati. Ne deriva per la Stazione Appaltante l’onere di rettificare con nuovo inserimento il dato erroneamente inserito e l’esclusione dalla procedura dell’Operatore Economico solo in caso di mancato inserimento dei dati utili all’identificazione.

RISPOSTA

La gestione di una procedura di gara in forma telematica, richiedendo l’osservanza con diligenza delle prescrizioni di bando e delle norme tecniche rilevanti, pone a carico del concorrente i rischi dell’eventuale erroneo utilizzo della piattaforma elettronica nonché dell’erroneo inserimento dei dati sulla piattaforma, affinché ve ne sia massima evidenza. Ne consegue che qualora l’Operatore Economico inserisca un dato errato, non attribuibile quindi a un errore formale o a una illegittima predisposizione della piattaforma telematica, inibente l’invio dell’offerta, la responsabilità e i connessi effetti ricadono sull’OE a causa della scarsa diligenza nell’inserimento dei dati sulla piattaforma (Delibera ANAC n° 367 del 26 luglio 2023).


ERRORE NELL’INSERIMENTO DEI DATI

Premessa normativa

L’art. 19, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “in attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo”.

Principi

La gestione di una procedura di gara in forma telematica, richiedendo l’osservanza con diligenza delle prescrizioni di bando e delle norme tecniche rilevanti, pone a carico della Stazione Appaltante e degli Operatori Economici concorrenti i rischi dell’eventuale erroneo utilizzo della piattaforma nonché dell’erroneo inserimento dei dati. Ne deriva per la Stazione Appaltante l’onere di rettificare con nuovo inserimento il dato erroneamente inserito e l’esclusione dalla procedura dell’Operatore Economico solo in caso di mancato inserimento dei dati utili all’identificazione.

RISPOSTA

La Stazione Appaltante deve procedere alla variazione del dato attraverso l’adozione di provvedimento amministrativo ad hoc e al successivo inserimento di quest’ultimo sulla piattaforma, affinché ve ne sia massima evidenza.


MALFUNZIONAMENTO DELLE PIATTAFORME DIGITALI

Premessa normativa

L’art. 25, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n° 36 stabilisce che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento”. L’art. 92, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 36/2023 stabilisce infine che i termini di presentazione delle domande di partecipazione sono prorogati “in misura adeguata e proporzionale”, nei casi di cui all’articolo 25, comma 2, terzo periodo.

Principi

L’Operatore Economico che si avvale di piattaforma digitale e che non riesca a trasmettere la propria offerta entro il termine prestabilito a causa di un malfunzionamento informatico imputabile alla piattaforma stessa ha diritto di essere rimesso in termini per la presentazione dell’offerta. La giurisprudenza amministrativa ha affermato che, anche ove non sia possibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del singolo Operatore Economico oppure se la trasmissione dell’offerta sia stata impedita da un vizio del sistema informatico imputabile alla piattaforma della Stazione Appaltante, le conseguenze degli esiti anormali del sistema non possono andare a nocumento dei partecipanti, stante la natura meramente strumentale del mezzo informatico, nonché i principi di par condicio e di favor partecipationis. Ne discende che il diritto alla rimessione in termini del singolo Operatore Economico (il quale non sia riuscito ad inviare in tempo l’offerta o la domanda di partecipazione) sorge, non soltanto in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale della stazione appaltante, ma anche in caso di incertezza assoluta circa l’imputabilità della causa del tardivo invio (c.d. rischio della “causa ignota”).
Nessun diritto alla rimessione in termini può essere riconosciuto, invece, in caso di comprovata negligenza del singolo Operatore Economico che sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione.

RISPOSTA

Opera soltanto se (e nella misura in cui) ricorra almeno una delle due seguenti situazioni:

  1. malfunzionamento della piattaforma digitale imputabile alla Stazione Appaltante;
  2. incertezza assoluta sull’imputabilità della causa del tardivo invio dell’offerta.

Di contro tale meccanismo di sospensione e proroga non può mai operare in caso di comprovata negligenza dell’operatore economico, il quale – benché reso edotto ex ante (grazie a regole chiare e precise contenute nella lex specialis) delle modalità tecniche di presentazione telematica dell’offerta e dell’opportunità di attivarsi con congruo anticipo – non si è invece attivato per tempo.


MALFUNZIONAMENTO DELLE PIATTAFORME DIGITALI

Premessa normativa

L’art. 25, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n° 36 stabilisce che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento”. L’art. 92, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 36/2023 stabilisce infine che i termini di presentazione delle domande di partecipazione sono prorogati “in misura adeguata e proporzionale”, nei casi di cui all’articolo 25, comma 2, terzo periodo.

Principi

L’Operatore Economico che si avvale di piattaforma digitale e che non riesca a trasmettere la propria offerta entro il termine prestabilito a causa di un malfunzionamento informatico imputabile alla piattaforma stessa ha diritto di essere rimesso in termini per la presentazione dell’offerta. La giurisprudenza amministrativa ha affermato che, anche ove non sia possibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del singolo Operatore Economico oppure se la trasmissione dell’offerta sia stata impedita da un vizio del sistema informatico imputabile alla piattaforma della Stazione Appaltante, le conseguenze degli esiti anormali del sistema non possono andare a nocumento dei partecipanti, stante la natura meramente strumentale del mezzo informatico, nonché i principi di par condicio e di favor partecipationis. Ne discende che il diritto alla rimessione in termini del singolo Operatore Economico (il quale non sia riuscito ad inviare in tempo l’offerta o la domanda di partecipazione) sorge, non soltanto in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale della stazione appaltante, ma anche in caso di incertezza assoluta circa l’imputabilità della causa del tardivo invio (c.d. rischio della “causa ignota”).
Nessun diritto alla rimessione in termini può essere riconosciuto, invece, in caso di comprovata negligenza del singolo Operatore Economico che sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione.

RISPOSTA

Le Stazioni Appaltanti debbono sospendere i termini per la presentazione delle offerte con conseguente proroga per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento, dando evidenza del provvedimento di sospensione e dei nuovi termini con pubblicazione del provvedimento stesso sulla piattaforma.


LE PIATTAFORME DIGITALI

Premessa normativa

Gli art.li 25 e 26 del D. Lgs. 36/2023 per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, hanno introdotto l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID. L’art. 225, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

In particolare, l’art. 25, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 prevede che “Le stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma”.

Principi

L’applicazione della disciplina riferita alla digitalizzazione richiede alle Stazioni Appaltanti e agli Enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili.

RISPOSTA

Le Stazioni Appaltanti o gli Enti concedenti che non hanno nella propria disponibilità l’utilizzo di piattaforme digitali potranno avvalersi, previo accordo tra Amministrazioni, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre Stazioni Appaltanti o Enti concedenti, da Centrali di Committenza o da Soggetti Aggregatori, da Regioni o Province Autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisca il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.


LE PIATTAFORME DIGITALI

Premessa normativa

Gli art.li 25 e 26 del D. Lgs. 36/2023 per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, hanno introdotto l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID. L’art. 225, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

In particolare, l’art. 25, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 prevede che “Le stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma”.

Principi

L’applicazione della disciplina riferita alla digitalizzazione richiede alle Stazioni Appaltanti e agli Enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili.

RISPOSTA

L’implementazione delle disposizioni sulla digitalizzazione impone alle Stazioni Appaltanti e agli Enti concedenti di rivedere le modalità delle procedure di gara, ponendo come prioritario l’impiego di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili. Ne consegue che, dal 1° gennaio 2024, per tutti gli affidamenti sopra e sottosoglia devono essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che hanno completato il processo di certificazione secondo le Regole tecniche di AGID (determinazione AGID n° 137/2023) e lo Schema operativo pubblicato sul sito AGID il 25.09.2023, il cui Allegato 2 risulta aggiornato in data 14.11.2023.


La Circolare elenca una serie di disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni attraverso l’attuazione dell’articolo 4-bis del decreto-legge n.13 del 24 febbraio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023, ed offre le prime indicazioni operative soprattutto in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4-bis del decreto-legge n.13 del 24 febbraio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023.

La circolare è strutturata in tre parti:

  • la prima, relativa alla riforma PNRR 1.11 “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, Missione 1, Componente 1, riconducibile al primo comma del menzionato articolo;
  • la seconda, concernente la valutazione delle performance mediante assegnazione, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, di obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture, di cui al comma 2 dell’articolo in esame;
  • la terza parte afferente il sistema di monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi della riforma PNRR 1.11 sopra richiamata e relativa al comma 3 del menzionato articolo 4-bis.

Circolare n.1, 3 gennaio 2024
Articolo 4-bis del DL n.13 del 24 febbraio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n.41 del 21 aprile 2023

La fonte primaria di informazioni a nostra disposizione sono i dati risultanti da ReGiS, la piattaforma della rendicontazione, che tuttavia non sono ancora né esaustivi né del tutto tempestivi e mostrano alcune debolezze in termini sia di coerenza interna, tra i vari file che la piattaforma permette di utilizzare e tra parti della sintesi riportata nel Cruscotto informativo, sia di coerenza esterna, con altre banche dati sui contratti pubblici e sulle gare di appalto, a cominciare da quella dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Sulla base delle informazioni contenute in ReGiS alla data del 26 novembre, risultano spesi complessivamente 28,1 miliardi di euro, pari a circa il 14,7% del totale delle risorse europee del PNRR:

  1. 1,3 miliardi nel 2020 (tutto il programmato per l’anno);
  2. 6,2 miliardi nel 2021 (leggermente più di quanto programmato);
  3. 18,1 miliardi nel 2022 (leggermente più di quanto programmato);
  4. 2,5 miliardi nel 2023 (il 7,4% del programmato).

Rispetto alle risorse del PNRR restano da spendere 163,4 miliardi:

  1. 31,9 miliardi per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
  2. 47,5 miliardi per la Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica;
  3. 20,5 miliardi per la Missione 3 – Infrastrutture per la mobilità sostenibile;
  4. 29,4 miliardi per la Missione 4 – Istruzione e ricerca;
  5. 18,6 miliardi per la Missione 5 – Inclusione sociale;
  6. 15,5 miliardi per la Missione 6 – Salute.

Nel 2021 e nel 2022 sono stati raggiunti tutti le milestone e i target europei. Per il 2023, lo stato di avanzamento segnala il completamento del 54,5% delle milestone e del 20,8% dei target (complessivamente 62 su 97 M&T). Per il 2024, ReGiS registra il raggiungimento del 9,5% delle milestone e del 4,4% dei target (complessivamente 5 su 89 M&T). Sul numero dei M&T relativi al secondo semestre 2023 e gli anni successivi vanno a incidere le modifiche approvate dalla Commissione europea.

Dalle informazioni del Cruscotto informativo di ReGiS, che in questa sezione appare riferirsi a un aggregato più ampio del solo PNRR, emerge uno stadio sufficientemente avanzato dell’assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori: ammontano a 141,7 miliardi i progetti finanziati, oltre il 71% del PNRR. Le Missioni con grado di assegnazione inferiore sono la M1 e la M2, che sono anche quelle con la maggiore articolazione in progetti (il 58% del totale).

I primi dieci soggetti attuatori per valore dei progetti sono:

  1. RFI S.p.A. con quasi 24,7 miliardi;
  2. Infratel, Italia S.p.A. con 4,4 miliardi;
  3. Enel Distribuzione S.p.A. con 3,5 miliardi;
  4. Regione Lombardia con 2,3 miliardi;
  5. Ministero della Giustizia con 2,3 miliardi;
  6. Regione Campania con 2,2 miliardi;
  7. Regione Puglia con 1,6 miliardi;
  8. Regione Lazio con 1,4 miliardi;
  9. Regione Sicilia con 1,4 miliardi;
  10. Ministero delle Imprese e del Made in Italy con 1,2 miliardi.

RFI S.p.A. è attuatore di oltre il 12,4% del PNRR. I primi cinque soggetti attuatori arrivano a contare per il 18,6%, mentre i primi dieci per il 22,5%.

Si registra, tuttavia, una sensibile variabilità per Missioni e Componenti. I ritardi di assegnazione più evidenti sono in:

  1. M2C3 – Efficienza energetica e riqualificazione edifici, con un’assegnazione pari all’11% del totale;
  2. M5C1 – Politiche per il lavoro, con un’assegnazione pari al 16,3%;
  3. M3C2 – Intermodalità e logistica integrata, con un’assegnazione poco maggiore del 28%;
  4. M1C2 – Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, con un’assegnazione del 31,6%;
  5. M2C1 – Agricoltura sostenibile ed economia circolare, con un’assegnazione del 43,2%.

In conclusione, risulta che il 75% dei progetti esecutivi registrati sulla piattaforma ReGiS risulta in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Per quanto riguarda gli interventi non ancora conclusi, le informazioni fornite sono relative a quei casi in cui si è già arrivati almeno al livello della progettazione esecutiva, quella necessaria per bandire gli appalti e iniziare successivamente i lavori. I progetti in questo caso sono suddivisi in base allo step di realizzazione in cui si trovano (questa informazione però non è sempre indicata dai soggetti attuatori): approvazione del progetto esecutivo, messa a bando e assegnazione dei lotti, realizzazione delle opere, collaudo.

In base a queste informazioni disponibili, si può osservare che in generale nel 75% dei casi si sono registrati dei ritardi. Le difficoltà maggiori si riscontrano principalmente in fase di progettazione esecutiva e assegnazione. Si tratta di quasi un terzo di tutti i ritardi riscontrati nelle varie fasi, che salgono a oltre il 62% se si escludono i casi non classificati. Una volta individuata la ditta generalmente si riesce a procedere più velocemente.

L’Ufficio parlamentare di bilancio (upB) evidenza che i ritardi non sono quasi mai attribuitili alle gare andate deserte. Questa motivazione, citata spesso, può valere per i singoli casi, anche eclatanti (come nel caso di asili nido e idrogeno), ma in generale dai dati disponibili risulta marginale.

In base a quanto riportato dall’upB, è possibile osservare che a fine novembre risultava in gran parte completata la fase di assegnazione delle risorse del PNRR ai soggetti attuatori selezionati. Inoltre, il 67% dei fondi assegnati risultava già collocato a singoli progetti. Da questo punto di vista, l’upB non rileva particolari disparità nell’assegnazione dei fondi tra le varie macro-aree del paese. Queste emergono in maniera più evidente se invece si considerano la quota di progetti già arrivati a conclusione e la capacità di fare bandi e assegnare gli appalti. La quota di progetti già conclusi è bassa dappertutto ma nelle regioni del nord Italia è quasi doppia rispetto a quella del meridione. Le regioni del sud sono quelle che incontrano le maggiori difficoltà nel fare le gare e assegnare i lavori. L’upB attribuisce queste disparità in parte a storiche difficoltà del Mezzogiorno nella preparazione e nello svolgimento delle gare, soprattutto da parte di stazioni appaltanti di piccole dimensioni. Ma un altro elemento critico riguarda l’estrema frammentazione del piano a livello locale.

Una potenziale criticità riguarda l‘elevata numerosità di piccoli progetti con soggetti attuatori di natura privata o mista (scuole, associazioni, imprese, consorzi, singole partite Iva o ragioni sociali, ecc.), dispersi sul territorio e con limitata esperienza di gestione delle gare“. (Memoria della Presidente dell’Ufficio Parlamentare di bilancio – 5 dicembre 2023).

Se da un lato si tratta di una chiara scelta del PNRR pensata per consentire un maggiore coinvolgimento delle comunità territoriali, dall’altro l’upB individua proprio in questo uno dei motivi dei ritardi accumulato finora. Anche in termini di trasmissione dei dati riguardanti l’assegnazione dei lavori e di monitoraggio sul loro avanzamento. Per questo sarebbe necessario intervenire a sostegno dei soggetti attuatori più in difficoltà, anche per evitare che il divario tra nord e sud del paese e tra aree all’interno delle singole regioni si acuisca ancor di più. Divario che il PNRR punta a ridurre, tra le condizionalità trasversali.

Del resto, emerge anche che lo “slittamento dei tempi” richiesto a Bruxelles consentirà all’Italia da un lato di guadagnare tempo per completare gli affidamenti e realizzare i lavori, ma dall’altro non incide minimamente sulle ragioni dei ritardi.

Occorre intervenire sulle capacità burocratiche e amministrative degli EE.LL, altrimenti il rischio sarà arrivare al 2026 con una situazione estremamente critica.

Fonti: ReGiS, Elaborazioni a cura della Memoria della Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio nell’ambito dell’esame dell’atto n. 182 “Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) aggiornato al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n.1)”.


Memoria della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio - 5 dicembre 2023

È stato pubblicato sulla GUCE del 22 dicembre 2023 il Regolamento delegato UE con i principi di rendicontazione di sostenibilità da applicare dal 1° gennaio 2024.

Tra le informazioni che possono essere fornite ci sono quelle sul rispetto del principio DNSH per i sei obiettivi ambientali del Regolamento Tassonomia.

Il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2772 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2023 integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità.

Qui il link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2772 con il contenuto degli standard -primo set, 284 pagine – che dovranno essere utilizzati per la rendicontazione di sostenibilità.

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.


La Task force rinnovabili congiuntamente all’Unità Organizzativa Risorse Energetiche di Regione Lombardia rende disponibile ai tecnici comunali un documento finalizzato a fornire semplici indicazioni per la corretta e rapida gestione della Procedura Abilitativa Semplificata. Il documento verrà aggiornato in funzione di nuovi elementi acquisiti in relazione agli aspetti normativi e/o nuovi approfondimenti.

Si focalizza l’attenzione sui primi aspetti da valutare: la compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici vigenti, la disponibilità delle aree occupate dall’impianto e dalle opere connesse, l’esclusione da procedure di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o a VIA, le cui soglie di esclusione sono state recentemente innalzate in particolari condizioni per alcune tipologie impiantistiche.

Si evidenzia anche l’importanza del rispetto delle tempistiche di gestione del procedimento amministrativo previste dalla norma e del tracciamento dell’iter autorizzativo a portale Procedimenti.


FERPAS Schede Supporto Comuni

Qualora la gestione di un’opera dotata di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale venga trasferita, entro 5 anni dal suo rilascio, dal titolare del Provvedimento stesso ad un nuovo soggetto, il legale rappresentante del nuovo gestore presenta tempestivamente tramite PEC una domanda di voltura, in regola con le norme in materia di imposta di bollo e corredata della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per lo svolgimento delle istruttorie relative alla voltura di ogni titolo sostituito dal PAUR (per le concessioni di derivazione si applica la disciplina del trasferimento di utenza), così come specificata nelle pagine del sito web provinciale dedicate alle volture di settore, ivi comprese le istanze settoriali e le ricevute di pagamento degli oneri relativi ad ogni istruttoria di settore.

La domanda, completa delle ricevute di versamento degli specifici oneri di istruttoria e di bollo, deve essere inviata alla Provincia ed a tutti i Soggetti competenti, ovvero quelli che hanno emesso autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, che sono stati inclusi nel PAUR. L’Autorità competente, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento, richiede eventuali documenti integrativi e/o chiarimenti in merito alla pratica, indicando che devono essere trasmessi anche agli eventuali Soggetti competenti. A seguito dell’integrale ottenimento degli elementi richiesti, la Provincia acquisisce tramite Conferenza di Servizi semplificata le determinazioni degli eventuali Soggetti competenti interessati ed emette un decreto di voltura del PAUR.

Qualora il subentro gestionale intervenga oltre i 5 anni dal rilascio del PAUR, il nuovo gestore deve acquisire i singoli provvedimenti settoriali di voltura / trasferimento di utenza, espletando le relative procedure.


Questo tipo di procedimenti è disciplinato dalle lettere l e l-bis del comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e, per la Regione Lombardia, si applica alle opere di cui alla lettera ag) dell’Allegato III al D. Lgs. 152/06.

In pratica: ogni modifica di un’opera esistente che determina il superamento della soglia di assoggettamento a V.I.A. rende necessaria una valutazione da parte dell’Autorità competente, da svolgere secondo la procedura di PAUR.

Ai sensi dell’art. 6, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 e s. m., non è consentito frazionare artificiosamente i progetti di modifica al fine di dissimulare il superamento delle soglie.

La valutazione e l’autorizzazione di modifiche specifiche e puntuali dei contenuti del PAU, inerenti singoli atti sostituiti della determinazione finale, vengono eseguite in conformità con le discipline di settore interessate dalle Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni che devono essere variate


Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7 lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare.

Nel caso, il proponente deve trasmettere all’autorità competente adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo. I facsimili della modulistica necessaria all’avvio della procedura sono scaricabili dal portale regionale SILVIA.

Documentazione Valutazione Preliminare – art.6 d.lgs. 152/2006: l’autorità competente, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.

L’art.6 comma 9 prevede la tempestiva pubblicazione dell’esito della valutazione preliminare sul sito internet dell’autorità competente.


Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, che definiscono anche misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale proposto dal proponente.
Il monitoraggio ambientale è parte integrante del processo di VIA e, successivamente alla decisione, rappresenta lo strumento di verifica e di controllo degli effetti sull’ambiente derivanti dalla costruzione e dall’esercizio dell’opera.
Per stabilire criteri e metodologie omogenei e fornire al proponente indicazioni operative sono state predisposte apposite linee guida consultabili nella sezione “Normativa e documenti di riferimento” e nelle specifiche pagine dedicate alle singole categorie progettuali.


Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 e s. m., l’efficacia temporale del provvedimento di VIA, ordinariamente quinquennale, può essere prorogata.
In pratica, l’istanza di proroga deve essere presentata all’Autorità Competente, completa delle ricevute di versamento degli specifici oneri di istruttoria e di bollo, almeno novanta giorni prima della scadenza dell’efficacia temporale del provvedimento di VIA.
La Provincia si pronuncia entro sessanta giorni dal deposito dell’istanza e provvede a pubblicare su SILVIA l’istanza e la documentazione presentata. Nel corso dell’istruttoria la Provincia potrà chiedere integrazioni e chiarimenti, indicando il tempo necessario per produrli.
Nel caso in cui il Proponente non provveda al deposito entro i termini fissati, l’istanza verrà archiviata.


Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Qualora il provvedimento finale dell’autorità competente non determini l’assoggettamento a VIA, le indicazioni riguardanti l’eventuale monitoraggio ambientale, espressamente contenute nello stesso provvedimento, comportano l’obbligo per il proponente di predisporre uno specifico piano di monitoraggio ambientale (PMA).

Ai sensi dell’art. 5, comma 8 del RR 2/2020, entro 30 giorni dall’emanazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il proponente trasmette tale piano all’autorità competente VIA e ad ARPA Lombardia, che ne concorda i contenuti. Il PMA condiviso con ARPA, è depositato, a cura del proponente, tramite utilizzo dell’applicativo SILVIA.


Ai sensi dell’art. 26-bis, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e s. m. chi intende realizzare un’opera soggetta a V.I.A. di competenza provinciale può chiedere, prima della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 27-bis, l’avvio di una fase preliminare (o scoping) in cui definire:

  • le informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso;
  • le condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto.

In pratica, la domanda è presentata in carta libera e deve essere corredata dei documenti specificati dal citato comma 1 (di norma non è possibile integrare eventuali lacune).
Il procedimento amministrativo è quello descritto dai commi 2 e seguenti del citato art. 26-bis; l’Autorità competente emette la comunicazione di avvio del procedimento e indice una Conferenza di Servizi istruttoria; le determinazioni della Conferenza di Servizi istruttoria sono verbalizzate e il verbale, che viene inviato anche all’interessato, conclude il procedimento.


I fac-simile della modulistica necessaria all’avvio della procedura di PAUR comprendente la VIA è scaricabile dal portale regionale SILVIA nella sezione Documentazione VIA.

All’istanza di PAUR devono essere allegati:

  1.  il Progetto, predisposto conformemente all’art. 5, comma 1 lettera g) del D.Lgs. 152/2006, in formato elettronico, firmato digitalmente tecnico estensore e per il quale si chiede l’autorizzazione/approvazione;
  2. lo Studio di impatto ambientale in formato elettronico firmato digitalmente dal tecnico estensore e redatto secondo le indicazioni di cui all’art. 22 e alle indicazioni contenute nell’Allegato VII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 (riportare eventuali punti se pertinenti) comprensivo di:
    – Studio di Incidenza o dell’Allegato F alla DGR 4488/2021 (laddove soggetto a Valutazione d’Incidenza);
    – Piano di Utilizzo predisposto ai sensi dell’art. 9 del DPR 120/2017 e reso dal Proponente nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 4 del DPR 120/2017 (laddove previsto);
  3. la sintesi non tecnica in formato elettronico firmato digitalmente dal tecnico estensore;
  4. la documentazione ed elaborati progettuali necessari per l’espletamento delle istruttorie finalizzate all’acquisizione dei titoli abilitativi di cui al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale predisposta in base alle disposizioni in materia vigenti;
  5. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal professionista incaricato per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale, firmata digitalmente;
  6. l’avviso al pubblico compilato e sottoscritto da pubblicare da parte dell’autorità competente sul sito web per la VIA;
  7. il computo metrico attestante l’ammontare del valore delle opere in progetto e del contributo istruttorio e relativa documentazione a dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli oneri istruttori, ai sensi dell’art. 3 della LR 5/2010 e dell’art. 9 del RR 2/2020, mediante versamento su conto corrente bancario o conto corrente postale;
  8. la scheda anagrafica del progetto, localizzazione geografica del progetto, scheda dei metadati associati ai dati geografici e scheda dei metadati del progetto, dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica.

Per tutti gli studi ambientali relativi a progetti da sottoporre a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA, è obbligatoria la predisposizione di specifici capitoli relativi alle tematiche “biodiversità” e “salute pubblica” in applicazione delle rispettive Linee Guida contenute nella DGR n. 5565/2016 e DGR n. 4792/2016.


Ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs 152/2006 e smi, il Proponente che intende realizzare un progetto sottoposto a VIA (rientrante nelle fattispecie di cui alla Parte Seconda, Allegato III del D.lgs 152/90 e all’allegato A della L.R. 5/2010) e che necessita di altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto dovrà presentare un’unica istanza alla Amministrazione competente in materia di VIA.

Il processo decisionale avverrà attraverso l’istituto della conferenza dei servizi decisoria convocata in modalità sincrona simultanea (art 14-ter L. 241/90) e sostituirà ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

La Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi rappresenta il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) comprendente il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.


Su SILVIA, nell’AREA PROCEDURE ed in particolare nella sezione AGENDA sono evidenziate le procedure in corso per le quali è possibile trasmettere all’autorità competente le osservazioni. La documentazione cartacea è sempre disponibile presso gli uffici dell’autorità competente regionale/provinciale, della Provincia e dei Comuni interessati territorialmente dalle opere.


Su SILVIA, nelle sezioni dedicate Documentazione VIA Regionale e Documentazione verifica di assoggettabilità dell’AREA DOCUMENTAZIONE sono contenute le indicazioni per la redazione della documentazione tecnico-amministrativa, i facsimili per la richiesta di avvio della procedura di VIA e/o della fase preliminare, i facsimili per l’avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità e le specifiche per la trasmissione della documentazione digitale.


L’art. 3, comma 5, della L.R. 5/2010 stabilisce le modalità di calcolo degli oneri istruttori.

Il Regolamento attuativo n.5 del 21 novembre 2011, all’art.8 stabilisce in particolare che:

  • comma 1 – l’ammontare del valore delle opere in progetto, sul quale determinare il contributo istruttorio dovuto dal Proponente, ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della L.R. 5/2010 è calcolato come da indicazioni esplicative contenute nell’Allegato A al regolamento medesimo, prospetto n. 1. (attuazione legge regionale 5/2010).
  • comma 2 – per le istruttorie (VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, fase preliminare per la definizione dei contenuti dello S.I.A.) avviate dopo l’entrata in vigore della l.r. 5/2010, l’importo da versare a riconoscimento degli oneri istruttori è determinato sulla base delle percentuali di cui all’Allegato A, prospetto n. 2, da applicarsi al valore complessivo delle opere da realizzare (secondo le voci indicate nel prospetto n.1), così come determinate nel progetto definitivo per le istruttorie di VIA e nel progetto preliminare per le istruttorie di verifica di assoggettabilità a VIA nonché per la fase facoltativa di consultazione con l’autorità competente per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.
  • Si rammenta altresì che ai sensi del comma 7 dell’art.3 della L.R. 5/2010, in caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di relativa verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta la fase facoltativa di consultazione con l’autorità competente di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), dagli oneri istruttori della procedura di VIA dovuti dal proponente ai sensi dei commi 5 e 6 è scomputata una somma pari a quanto versato per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o per lo svolgimento della fase facoltativa.
  • Inoltre, il comma 8 bis dell’art.3 della L.R. 5/2010 prevede la riduzione degli oneri istruttori finalizzati all’adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA: -del 50% per i progetti relativi a impianti industriali connessi alla rete SME, di cui alla d.g.r.10 febbraio 2010, n.11352 (Linee di indirizzo ai fini dell’implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell’art.4 della l.r.11 dicembre 2006, n.24), per i progetti relativi a impianti di produzione energetica alimentati da fonti energetiche rinnovabili e per i progetti relativi a imprese registrate EMAS – del 20% per progetti presentati da imprese certificate ISO 14001.
  • Infine, così come previsto dal comma 3 dell’art. 8 del R.R. 5/2011, la Regione, per i procedimenti di sua competenza, con decreto del dirigente di unità organizzativa n.7600 del 04.09.2012 (decreto D.D.U.O. 7600 del 04/09/2012 – BURL S.E.O. n° 36 del 5 settembre 2012) ha stabilito le modalità di versamento degli oneri istruttori.

La verifica di assoggettabilità a VIA ha lo scopo di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi tali da essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/2006.
La Legge Regionale n. 5 del 2 febbraio 2010 disciplina sia le procedure di VIA che di Verifica di assoggettabilità a VIA, individuando nell’allegato B quali progetti siano da sottoporre a verifica di assoggettabilità di competenza Regionale, Provinciale e Comunale.


Il caricamento su SILVIA della documentazione progettuale e dello studio di impatto ambientale avviene entro 10 giorni dalla data di avvio della procedura.


Frequentemente i proponenti omettono l’indicazione della categoria d’opera per la quale è stata inoltrata la richiesta di VIA/Verifica. Utilizzando i facsimili disponibili nell’Area documentazione si possono evitare tali dimenticanze e i conseguenti ritardi nell’avvio della procedura. Analogamente se non si provvede tempestivamente all’invio della documentazione comprovante la pubblicazione su quotidiano (VIA) o BURL/Albo pretorio (Verifica) la procedura non potrà essere avviata.


La L.R. n. 5/2010 e s.m. ha stabilito di conferire alle Province e alla Città Metropolitana di Milano le competenze per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità alla VIA relative alle categorie progettuali specificate negli allegati A, B e C della L.R. n. 5/2010.

Anche per i procedimenti in capo alla Città metropolitana e alle Province viene utilizzato il portale regionale Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA) raggiungibile all’indirizzo SILVIA WEB sul quale il proponente deve caricare le istanze e gli elaborati progettuali e dove gli enti competenti aggiornano le informazioni nel corso delle istruttorie e archivia le procedure chiuse. Sullo stesso portale sono disponibili riferimenti normativi e informazioni utili.

L’istanza deve essere predisposta dal proponente secondo il modello a disposizione su SILVIA, deve poi essere caricata sul portale e trasmessa a mezzo PEC alla Città metropolitana o alle Province coinvolte in quanto Autorità competente. Essa deve includere, oltre ai titoli richiesti, anche l’elenco dei titoli già in possesso del richiedente necessari allo svolgimento dell’attività in oggetto e una sintetica corografia con la localizzazione dei titoli autorizzativi vigenti. E’ sempre prevista la facoltà per il proponente di richiedere, “una fase di confronto con l’autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello Studio di impatto ambientale” come previsto dall’art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.

Inoltre “per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti…” il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare così come previsto e dettagliato all’art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006. Il procedimento ai sensi dell’art. 6 c. 9 del d.lgs. 152/06 deve essere presentato per mezzo del portale regionale SILVIA; l’istanza deve essere trasmessa a mezzo PEC all’autorità competente.


Tra le novità riassunte nell’aggiornamento della Guida operativa allegata (con una errata corrige ministeriale) e la check list conseguente è possibile leggere:

  • il recepimento di integrazioni e modifiche puntuali tese a rendere le schede tecniche e check list più coerenti con l’attuazione delle misure;
  • l’introduzione, laddove possibile, di “requisiti trasversali” che semplificano l’attività di verifica poiché, se rispettati, consentono di ritenere la misura conforme al principio DNSH rispetto a tutti gli obiettivi ambientali pertinenti.

Si segnala che le revisioni apportate alle opzioni di verifica ex-ante ed ex-post e alle checklist sono migliorative ma non inficiano scelte eventualmente effettuate sulla base delle precedenti versioni. La Circolare 33 ricorda inoltre che la Guida è uno strumento di orientamento e supporto. Rimane in capo alle Amministrazioni titolari la responsabilità di assicurare la conformità dei requisiti DNSH degli interventi finanziati, anche tramite la trasmissione di indicazioni puntuali ai soggetti attuatori in sede di monitoraggio e rendicontazione dei traguardi e obiettivi (milestone e target) e in sede di verifica e confronto della spesa.

La Guida aggiornata, già qui in allegato con gli allegati è pubblicata sul portale Italia Domani nella sezione dedicata al principio DNSH ItaliaDomani che ospita ulteriori materiali di approfondimento.


In allegato si propone un elenco delle circolari emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato che riguardano ReGiS, la piattaforma on line attraverso cui le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, gli Enti Locali ed i soggetti attuatori, effettuano le operazioni per rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.


Elenco Circolari PNRR

No, il PREAC, approvato con Dgr. 7553/2022, non è lo strumento di definizione delle aree idonee.
Le aree idonee verranno individuate attraverso Legge regionale. La Legge terrà conto dei criteri contenuti nei decreti ministeriali previsti dall’art. 20 del D. Lgs. 199/2021.


L’impianto come descritto viene abilitato con una procedura FERPAS da presentare al Comune competente attraverso la piattaforma regionale Procedimenti. Se tra le matrici in ingresso sono presenti anche dei rifiuti per i quali si applica la procedura semplificata di cui all’art. 214 del D.Lgs. 152/06, si dovrà autorizzare la loro presenza applicando tale procedura.

Nel caso siano presenti anche dei rifiuti per i quali si applica la procedura ordinaria di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/06, si dovrà procedere con FERAU.


In via transitoria, fino a che le Regioni non individueranno con legge le aree idonee secondo i criteri indicati nei decreti ministeriali di cui all’art. 20, comma 1, del D. Lgs 199/2021, un’area è idonea quando rientra nell’elencazione data all’art. 20, comma 8.

Ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D. Lgs 199/2021, la competenza all’individuazione puntuale delle aree idonee è delle Regioni.


Su questo punto a fine luglio del 2023, è stata introdotta una norma contenuta nella legge di conversione del decreto legge 57/2023, l’art. 3-quinquies, che estende l’applicabilità della Procedura Abilitativa Semplificata a tutti i progetti di riconversione a biometano degli impianti di produzione di energia elettrica a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione.


Una modifica ad un’opera di presa di un impianto idroelettrico è una modifica ubicata in alveo che può incidere sulla sua capacità idraulica del corso d’acqua, richiedendo una verifica idraulica da parte dell’Autorità idraulica competente (ai fini di protezione civile), oltre a richiedere autorizzazione paesaggistica, essendo l’alveo tutelato dal D. Lgs. 42/2004, e un titolo edilizio che riguarda propriamente la modifica dell’opera di presa.

Con riguardo alla verifica di compatibilità idraulica e di autorizzazione paesaggistica il Comune è incompetente alla loro valutazione e rilascio. In particolare, la prima non è compresa nella dizione “valutazioni ambientali” richiamata nell’art. 6-bis del D. Lgs 28/2011 e non è surrogabile dalla sola presentazione al Comune della Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA) da predisporre ai sensi del comma 4 dell’art. 6-bis del D. Lgs 28/2011.
Inoltre, non paiono altresì superabili con la semplice dichiarazione DILA le altre specifiche autorizzazioni previste dalle norme regolanti le concessioni di derivazione e discendenti dall’art. 49 e/o dall’art. 217 del T.U.

Nel caso in cui manufatto in alveo abbia anche funzione di ritenuta (diga), si ritiene che esso debba essere autorizzato dagli uffici statali o regionali ai sensi delle normative nazionali e/o regionali per la costruzione, manutenzione ed esercizio delle dighe (legge 584/1994 e l.r. 8/1998). Queste due specifiche “autorizzazioni”, discendenti da norme speciali finalizzate alla tutela della pubblica incolumità, non sono ricomprese nella dizione “valutazioni ambientali” né nella dizione “valutazioni paesaggistiche” richiamate nell’art. 6-bis del D. Lgs 28/2011. Si ritiene trattasi di autorizzazioni non ritenute surrogabili dalla sola presentazione al Comune (che è incompetente sotto entrambi profili summenzionati) della Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA) da predisporre ai sensi del comma 4 dell’art. 6-bis.

Inoltre, anche senza variare i parametri di concessione dell’uso dell’acqua, non paiono altresì superabili con la semplice dichiarazione DILA le altre specifiche autorizzazioni previste dalle norme regolanti le concessioni di derivazione e discendenti dall’art. 49 e/o dall’art. 217 del R.D. 1775/1933.

Conseguentemente si ritiene che il procedimento amministrativo necessario ed idoneo per acquisire dalle diverse amministrazioni tutte le specifiche autorizzazioni necessarie sotto i diversi profili per realizzare l’intervento rappresentato sia l’Autorizzazione Unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 come peraltro indicato dal Regolamento Regionale 2/2006 e che non si possa procedere con la sola dichiarazione al Comune di cui all’art. 6-bis, comma 4, del D. Lgs. 28/2011.


La procedura abilitativa semplificata (PAS) è disciplinata dall’articolo 6, commi da 1 a 10 del D. Lgs. n. 28/2011.
La norma, art. 6 del D. Lgs. 28/2011, prevede che il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse, presenti al Comune, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Ai sensi della norma, la verifica della compatibilità urbanistica è sempre necessaria, in quanto è condizione preordinata all’accesso alla Procedura Abilitativa Semplificata. In assenza di compatibilità urbanistica, che è dichiarata dal proponente all’atto di presentazione dell’istanza, non è possibile procedere con l’istruttoria di una PAS e la pratica va respinta, ponendola in stato “rifiutata” sulla Piattaforma Procedimenti.


Ai sensi dell’art. 6, c. 5 del D. Lgs. n. 28/2011 gli atti di assenso previsti ma non allegati alla dichiarazione di PAS, compilata tramite modulistica regionale unificata FERPAS, sono prodotti dal Comune, se di propria competenza comunale, ovvero se di competenza di altri Enti sono acquisiti dal Comune d’ufficio o mediante una conferenza di servizi.


Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW installati su copertura di edifici, è sufficiente l’invio di una comunicazione al distributore di rete locale attraverso il Modello Unico Semplificato (MUN) – art. 7-bis del Dlgs 28/2011; si tratta di un modello precompilato da alimentare per le parti relative all’impianto in oggetto, che il gestore rende disponibile; l’utilizzo del modello è stato esteso anche alle modifiche di impianti esistenti (rif. art. 2 DM 297/2022 (MITE)).
Si fa presente che l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta per questo tipo di impianti, se non nel caso in cui l’edificio sia sottoposto a vincoli di cui all’art. 136 del D.Lgs 42/2004, comma 1, lettera b) e lett. c) e tutelato da specifico provvedimento ammnistrativo. Nel caso in cui si tratti unicamente di vincolo di cui all’art. 136, c. 1, lett. c), e gli impianti siano integrati in copertura (non realizzata in manto tradizionale) e non visibili dagli spazi pubblici, l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta


La normativa in vigore, Dlgs. 28/2011, art.6 c. 9-ter, dispone che:
Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l’istanza di procedura abilitativa semplificata è presentata a tutti i Comuni interessati dall’impianto e dalle relative opere connesse. L’amministrazione competente ai sensi del presente comma è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell’impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall’impianto e dalle relative opere connesse”.

In attuazione della norma citata, accade spesso che il proponente ritenga di presentare più istanze, una a ciascun Comune interessato, attraverso il Portale Procedimenti. Si evidenzia tuttavia che la presentazione di duplice istanza per lo stesso impianto non risulti essere corretta; si ravvisa che la norma, come sopra riportato, prevede la presentazione da parte del proponente dell’istanza a tutti i Comuni coinvolti.
Si ravvisa che in Piattaforma Procedimenti l’istanza debba essere unica e da presentarsi al Comune procedente. L’istanza conterrà un documento indicante l’elenco dei Comuni su cui insiste l’impianto.
Ai restanti Comuni andrà presentata, via pec, copia dell’istanza caricata su Piattaforma Procedimenti, firmata e inviata al Comune procedente.
Con riferimento all’individuazione dell’Ente Procedente, in linea generale la “maggior porzione” dell’impianto è da intendersi come la maggior porzione del totale dell’area occupata dall’impianto e dalla connessione.
L’istruttoria amministrativa deve essere unica e gestita dal Comune Procedente, il quale contatta gli altri Comuni coinvolti nel più breve tempo possibile e acquisisce, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, gli eventuali atti degli altri Comuni interessati dall’impianto, ovvero li convoca in Conferenza dei Servizi, se indetta.
Qualora un Comune non formalizzasse la propria determinazione entro i termini di cui al comma 2 dell’art. 6 del D. lgs. 28/2011, l’istanza si intende assentita e il titolo alla costruzione dell’impianto si intende acquisito


Con la Circolare n. 25 del 24 luglio il MEF ha fornito indicazioni operative per la richiesta di anticipazione da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, previste dall’art. 6 del DL n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla legge 41/2023, riguardante in particolare i “progetti in essere”.

Cosa si intende per “progetti in essere”?

Sono i progetti finanziati a valere sulle previgenti risorse del bilancio dello Stato e successivamente inseriti tra le misure del PNRR.

A tal fine, i soggetti attuatori possono presentare una richiesta di anticipazione al MEF che, sentita l’Amministrazione titolare della misura, può disporre anticipazioni a valere sui gondi giacenti nel conto di Tesoreria Next Generation EU n. 25091, istituito ai sensi dell’art.. 1 comma 1038, della legge n.178/2020.

Le anticipazioni costituiscono “trasferimenti di risorse vincolanti alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate” ed hanno la finalità di assicurare si soggetti attuatori la disponibilità delle risorse necessarie alla tempestiva realizzazione degli interventi.

La richiesta di anticipazione dovrà essere formulata attraverso una funzionalità del ReGiS nella sezione “Anagrafica progetto” sotto la sezione “Gestione Richieste di erogazione” in Anticipazione, inserendo le informazioni richieste.


DELIBERA 8 AGOSTO 2023_AT_6

I Professionisti esperti di cui si avvale Regione Lombardia possono fornire supporto agli Enti territoriali nella gestione di procedure complesse comprese nel piano territoriale, nello specifico: valutazioni e autorizzazioni ambientali, bonifiche, rinnovabili/tema energia, rifiuti, edilizia e urbanistica, appalti, infrastrutture digitali, procedure di rendicontazione e monitoraggio.

Quali sono gli obiettivi da raggiungere? L’assistenza tecnica è attivata per raggiungere i seguenti obiettivi: la diminuzione dei tempi medi di gestione dei procedimenti e l’abbattimento dell’arretrato delle pratiche non concluse.

Come previsto dalla DGR 846 del giorno 8 agosto 2023, per attivare l’assistenza tecnica l’Ente Locale deve siglare  il Protocollo di collaborazione che deve essere firmato dal Sindaco/a, inviato a RL e posto sul portale per poter attivare da subito la collaborazione con i Professionisti.

Qui il link:

https://passlombardia.it/cosa-si-intende-per-assistenza-tecnica/


Protocollo di Collaborazione
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Agronomi, architetti, commercialisti, esperti di monitoraggio, geologi, geometri, giuristi, informatici, ingegneri, periti chimici, statistici: sono coloro che formano la squadra di “pronto intervento PNRR” per Regione Lombardia. È consultabile l’elenco dei nominativi divisi per Task Force nella sezione dedicata agli esperti.


Personale dei Comuni e delle Province/Città Metropolitana che sono coinvolti nelle attività di supporto a seconda della fase progettuale. A Dicembre 2022 si è conclusa la prima fase Pilota e a breve sarà esteso a tutti gli altri Enti Locali lombardi. Per richiedere l’intervento degli esperti è necessaria l’autenticazione nell’Area Riservata di PAsS.


Per poter usufruire del servizio di Assistenza Tecnica è necessario autenticarsi tramite SPID nell’Area Riservata di PAsS.


Non c’è un numero massimo alle richieste.


Le richieste di Assistenza Tecnica possono essere inoltrate da chiunque sia accreditato all’accesso all’Area Riservata di PAsS.


Non c’è un numero massimo di delegati.


Ad oggi, il servizio di Assistenza Tecnica è previsto fino a Dicembre 2024.


Non è determinato un tempo medio di attesa, in quanto questo dipende dalla tipologia e dalla numerosità delle richieste rispetto al numero di esperti.


Per poter usufruire del servizio di Assistenza Tecnica, l’ente che vuole richiedere il supporto degli esperti deve necessariamente compilare il Protocollo di Collaborazione. La procedura di compilazione e caricamento sulla Piattaforma PAsS del documento può essere fatta al momento della registrazione all’Area Riservata.


Al momento, non tutti i Comuni hanno la possibilità di accedere al servizio di Assistenza Tecnica. Attualmente il progetto si trova infatti nella Fase 2 e la possibilità di richiedere l’intervento degli esperti è stata aperta a un gruppo di 788 Comuni. Presto la platea verrà ampliata alla totalità dei Comuni lombardi. Al seguente link è possibile consultare la lista dei 788 Comuni ammessi: https://passlombardia.it/elenco-dei-comuni-ammessi-alla-seconda-fase/


Parere dell’esperto:

In riferimento all’ex art. 9, comma 1, L. 122/1989, Disposizioni in materia di parcheggi, “i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi, ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.


Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚ non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici.
Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.


I parcheggi sotterranei costruiti nel sottosuolo di aree pubbliche in diritto di superficie hanno lo  scopo di soddisfare le necessità dei residenti dell’area oggetto dell’intervento.

I parcheggi sono disciplinati da una Convenzione con “diritto di superficie” o “diritto d’uso” che ha una durata pluriennale (solitamente 90 anni a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione).

Essendo pertinenziale, non si pagano oneri.

 

Come indicato nella legge, il box deve essere collegato vincolato ad unità immobiliare esistente. A maggior ragione ciò avviene per il superamento delle barriere architettoniche.

 

Al comma 2 del medesimo articolo, è indicato che “l’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività”.

Al comma 2 del medesimo articolo, si riporta che “i comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti … [omissis]”.

 

Viene quindi affermato che i proprietari di immobili possono realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, ma che la costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione. I regolamenti edilizi vigenti invece si applicheranno per stabilire l’eventuale onerosità, in caso per es. parcheggi pertinenziali siano parzialmente fuori terra.

 

Occorre aggiungere “l’immodificabilità dell’esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest’ultimo abbia autorizzato l’atto di cessione” (comma così sostituito dall’art. 10, comma 1, legge n. 35 del 2012).

 

A titolo di completezza si aggiunge che i locali seminterrati richiedono che non ci sia la presenza permanente di persone (in ragione delle normative di igiene e della possibile presenza di gas radon), ma non essendo allegata documentazione alla richiesta di supporto, il punto non viene considerato nel parere richiesto.


Con DGR 5/12/2007 n. 8/6024, La Regione Lombardia, ha disciplinato la fattispecie di “apertura di medie strutture che hanno una attrazione sovralocale per le dimensioni e/o per la particolare allocazione territoriale” ,precisando che “il Comune ove ha sede la struttura deve acquisire i pareri dei Comuni contermini” (art. 2.9), tramite una procedura di confronto, che rientra nella attività consultiva di cui all’ art. 16, L. 241/90.
In tale attività i Comuni, quali organi consultivi, sono tenuti, nei tempi indicati dall’Amministrazione procedente, ad esprimere un parere adeguatamente motivato attinente l’eventuale creazione da parte della nuova struttura di vendita di problemi, ad esempio relativi al traffico o ad altre questioni di problematicità specifica.
La mancata espressione di parere equivale all’espressione di parere positivo.

La “doverosità” dell’acquisizione connota il parere come obbligatorio in quanto la PA procedente deve necessariamente domandare il parere dei Comuni contermini. Non è  previsto che la PA procedente debba decidere adeguandosi al contenuto del parere richiesto, non essendo questo previsto come “vincolante”.
Tale interpretazione è coerente  in caso di espressione, da parte della maggioranza dei Comuni interessati, di parere positivo la procedura si completa con il semplice rilascio dell’autorizzazione; in caso di espressione, da parte della maggioranza dei Comuni, di parere negativo, il Comune può procedere comunque al rilascio dell’autorizzazione, con proprio provvedimento “motivato”, anche sul perché abbia deciso di disattendere il parere.
Pertanto, nel caso di un solo parere negativo e che lo stesso  abbia una mera valenza consultiva e non risulta vincolante, si  ritiene che il Comune  proponente possa procedere a rilasciare l’autorizzazione per l’apertura della media struttura di vendita, con provvedimento motivato, anche in merito al parere negativo del comune de quo.