Quali attività connesse all’iter di svolgimento dei contratti pubblici dovranno essere svolte digitalmente dalle Stazioni Appaltanti?

DIGITALIZZAZIONE E PNRR

Premessa normativa

L’art. 225, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

Principi

A partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, e riferita a tutte le procedure di affidamento, ha acquisito piena efficacia. In particolare, sono venuti meno i regimi transitori previsti all’articolo 225, comma 1 (regime di pubblicità legale nei contratti pubblici), comma 2 (attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale) e, infine, comma 3 (utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva). La disciplina in tema di digitalizzazione è dunque applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024. .

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 36/2023, il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. Tali attività sono tutte gestite nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili.