La digitalizzazione delle procedure di affidamento si applica anche a quelle relative al PNRR?

DIGITALIZZAZIONE E PNRR

Premessa normativa

L’art. 225, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

Principi

A partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, e riferita a tutte le procedure di affidamento, ha acquisito piena efficacia. In particolare, sono venuti meno i regimi transitori previsti all’articolo 225, comma 1 (regime di pubblicità legale nei contratti pubblici), comma 2 (attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale) e, infine, comma 3 (utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva). La disciplina in tema di digitalizzazione è dunque applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024. .

RISPOSTA

Si. Dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, e riferita a tutte le procedure di affidamento, ha acquisito piena efficacia e trova applicazione anche per le procedure PNRR.