Nell’ambito della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui all’art. 21 del Codice, quali informazioni dovranno essere tempestivamente trasmesse alla BDNCP da parte delle Stazioni Appaltanti tramite le piattaforme di approvvigionamento certificate?

DIGITALIZZAZIONE E PNRR

Premessa normativa

L’art. 225, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

Principi

A partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, e riferita a tutte le procedure di affidamento, ha acquisito piena efficacia. In particolare, sono venuti meno i regimi transitori previsti all’articolo 225, comma 1 (regime di pubblicità legale nei contratti pubblici), comma 2 (attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale) e, infine, comma 3 (utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva). La disciplina in tema di digitalizzazione è dunque applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024. .

RISPOSTA

L’art. 23, co. 5, del D.Lgs 31/03/2023, nr. 36 prevede che con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche nonché i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale.

Tali obblighi informativi riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house.

Con Delibera n. 261 del 20 giugno 2023, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, ANAC ha enucleato all’art. 10 le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, come nel seguito indicate in relazione alle relative attività:

  • programmazione:
  1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavoratori;
  2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture;
  • progettazione e pubblicazione:
  1. gli avvisi di pre-informazione;
  2. i bandi e gli avvisi di gara;
  3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici;
  4. atti relativi all’iter di redazione ed approvazione dei progetti;
  • affidamento:
  1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità;
  2. gli affidamenti diretti;
  • esecuzione:
  1. la stipula e l’avvio del contratto;
  2. gli stati di avanzamento;
  3. i subappalti e/o subaffidamenti;
  4. le modifiche contrattuali e le proroghe;
  5. le sospensioni dell’esecuzione;
  6. gli accordi bonari;
  7. istituzione del Collegio Consultivo Tecnico;
  8. le istanze di recesso;
  9. la conclusione del contratto;
  10. il collaudo finale;

oltre a ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l’assolvimento dei compiti assegnati all’ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.