In quali ipotesi si può escludere il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione?

ACCESSO AGLI ATTI

Premessa normativa

L’art. 35 del D. Lgs. 36/2023 disciplina l’accesso gli atti e la riservatezza stabilendo al primo comma che le “Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli art.li 3-bis e 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n° 241 e degli art.li 5 e 5- bis del D. Lgs. 14.03.2013, n° 33”. Al secondo comma si prevedono le ipotesi di differimento ed al quarto comma quelle di esclusione.

Principi

La procedura di accesso agli atti viene svolta con l’utilizzo delle piattaforme di e- procurement e le Stazioni Appaltanti assicurano l’accesso in modalità digitale agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e l’acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma.

RISPOSTA

Il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione può essere escluso nelle seguenti fattispecie:

  • contratti secretati o la cui esecuzione richiede misure di sicurezza;
  • in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata motivazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
  • pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del codice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
  • relazioni riservate del Direttore dei lavori, del Direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
  • piattaforme digitali e le infrastrutture informatiche utilizzate dalla Stazione Appaltante o dall’Ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.