ERRORE NELL’INSERIMENTO DEI DATI
Premessa normativa
L’art. 19, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “in attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo”.
Principi
La gestione di una procedura di gara in forma telematica, richiedendo l’osservanza con diligenza delle prescrizioni di bando e delle norme tecniche rilevanti, pone a carico della Stazione Appaltante e degli Operatori Economici concorrenti i rischi dell’eventuale erroneo utilizzo della piattaforma nonché dell’erroneo inserimento dei dati. Ne deriva per la Stazione Appaltante l’onere di rettificare con nuovo inserimento il dato erroneamente inserito e l’esclusione dalla procedura dell’Operatore Economico solo in caso di mancato inserimento dei dati utili all’identificazione.
RISPOSTA
La Stazione Appaltante deve procedere alla variazione del dato attraverso l’adozione di provvedimento amministrativo ad hoc e al successivo inserimento di quest’ultimo sulla piattaforma, affinché ve ne sia massima evidenza.