In ambito di istruttorie FERPAS, qualora sia confermata l’idoneità dell’area, è sempre e comunque necessario verificare anche la compatibilità urbanistica?

La procedura abilitativa semplificata (PAS) è disciplinata dall’articolo 6, commi da 1 a 10 del D. Lgs. n. 28/2011.
La norma, art. 6 del D. Lgs. 28/2011, prevede che il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse, presenti al Comune, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Ai sensi della norma, la verifica della compatibilità urbanistica è sempre necessaria, in quanto è condizione preordinata all’accesso alla Procedura Abilitativa Semplificata. In assenza di compatibilità urbanistica, che è dichiarata dal proponente all’atto di presentazione dell’istanza, non è possibile procedere con l’istruttoria di una PAS e la pratica va respinta, ponendola in stato “rifiutata” sulla Piattaforma Procedimenti.