È possibile prorogare l’efficacia temporale del provvedimento di VIA (anche quando compreso in un PAUR)

Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 e s. m., l’efficacia temporale del provvedimento di VIA, ordinariamente quinquennale, può essere prorogata.
In pratica, l’istanza di proroga deve essere presentata all’Autorità Competente, completa delle ricevute di versamento degli specifici oneri di istruttoria e di bollo, almeno novanta giorni prima della scadenza dell’efficacia temporale del provvedimento di VIA.
La Provincia si pronuncia entro sessanta giorni dal deposito dell’istanza e provvede a pubblicare su SILVIA l’istanza e la documentazione presentata. Nel corso dell’istruttoria la Provincia potrà chiedere integrazioni e chiarimenti, indicando il tempo necessario per produrli.
Nel caso in cui il Proponente non provveda al deposito entro i termini fissati, l’istanza verrà archiviata.