Cosa accade se il progetto non viene assoggettato a VIA?

Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Qualora il provvedimento finale dell’autorità competente non determini l’assoggettamento a VIA, le indicazioni riguardanti l’eventuale monitoraggio ambientale, espressamente contenute nello stesso provvedimento, comportano l’obbligo per il proponente di predisporre uno specifico piano di monitoraggio ambientale (PMA).

Ai sensi dell’art. 5, comma 8 del RR 2/2020, entro 30 giorni dall’emanazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il proponente trasmette tale piano all’autorità competente VIA e ad ARPA Lombardia, che ne concorda i contenuti. Il PMA condiviso con ARPA, è depositato, a cura del proponente, tramite utilizzo dell’applicativo SILVIA.