VIA / PAUR – Che cosa è la Valutazione preliminare art. 6 comma 9?

Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7 lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare.

Nel caso, il proponente deve trasmettere all’autorità competente adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo. I facsimili della modulistica necessaria all’avvio della procedura sono scaricabili dal portale regionale SILVIA.

Documentazione Valutazione Preliminare – art.6 d.lgs. 152/2006: l’autorità competente, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.

L’art.6 comma 9 prevede la tempestiva pubblicazione dell’esito della valutazione preliminare sul sito internet dell’autorità competente.