VIA / PAUR – È possibile modificare un PAUR o una VIA?

Questo tipo di procedimenti è disciplinato dalle lettere l e l-bis del comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e, per la Regione Lombardia, si applica alle opere di cui alla lettera ag) dell’Allegato III al D. Lgs. 152/06.

In pratica: ogni modifica di un’opera esistente che determina il superamento della soglia di assoggettamento a V.I.A. rende necessaria una valutazione da parte dell’Autorità competente, da svolgere secondo la procedura di PAUR.

Ai sensi dell’art. 6, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 e s. m., non è consentito frazionare artificiosamente i progetti di modifica al fine di dissimulare il superamento delle soglie.

La valutazione e l’autorizzazione di modifiche specifiche e puntuali dei contenuti del PAU, inerenti singoli atti sostituiti della determinazione finale, vengono eseguite in conformità con le discipline di settore interessate dalle Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni che devono essere variate