Una Stazione Appaltante o un Ente concedente non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale come possono osservare le norme sull’obbligatorietà della digitalizzazione delle procedure?

LE PIATTAFORME DIGITALI

Premessa normativa

Gli art.li 25 e 26 del D. Lgs. 36/2023 per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, hanno introdotto l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID. L’art. 225, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

In particolare, l’art. 25, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 prevede che “Le stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma”.

Principi

L’applicazione della disciplina riferita alla digitalizzazione richiede alle Stazioni Appaltanti e agli Enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili.

RISPOSTA

Le Stazioni Appaltanti o gli Enti concedenti che non hanno nella propria disponibilità l’utilizzo di piattaforme digitali potranno avvalersi, previo accordo tra Amministrazioni, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre Stazioni Appaltanti o Enti concedenti, da Centrali di Committenza o da Soggetti Aggregatori, da Regioni o Province Autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisca il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.