Quanto si deve corrispondere come oneri istruttori per le procedure di V.I.A. e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e con quali modalità?

L’art. 3, comma 5, della L.R. 5/2010 stabilisce le modalità di calcolo degli oneri istruttori.

Il Regolamento attuativo n.5 del 21 novembre 2011, all’art.8 stabilisce in particolare che:

  • comma 1 – l’ammontare del valore delle opere in progetto, sul quale determinare il contributo istruttorio dovuto dal Proponente, ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della L.R. 5/2010 è calcolato come da indicazioni esplicative contenute nell’Allegato A al regolamento medesimo, prospetto n. 1. (attuazione legge regionale 5/2010).
  • comma 2 – per le istruttorie (VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, fase preliminare per la definizione dei contenuti dello S.I.A.) avviate dopo l’entrata in vigore della l.r. 5/2010, l’importo da versare a riconoscimento degli oneri istruttori è determinato sulla base delle percentuali di cui all’Allegato A, prospetto n. 2, da applicarsi al valore complessivo delle opere da realizzare (secondo le voci indicate nel prospetto n.1), così come determinate nel progetto definitivo per le istruttorie di VIA e nel progetto preliminare per le istruttorie di verifica di assoggettabilità a VIA nonché per la fase facoltativa di consultazione con l’autorità competente per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.
  • Si rammenta altresì che ai sensi del comma 7 dell’art.3 della L.R. 5/2010, in caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di relativa verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta la fase facoltativa di consultazione con l’autorità competente di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), dagli oneri istruttori della procedura di VIA dovuti dal proponente ai sensi dei commi 5 e 6 è scomputata una somma pari a quanto versato per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o per lo svolgimento della fase facoltativa.
  • Inoltre, il comma 8 bis dell’art.3 della L.R. 5/2010 prevede la riduzione degli oneri istruttori finalizzati all’adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA: -del 50% per i progetti relativi a impianti industriali connessi alla rete SME, di cui alla d.g.r.10 febbraio 2010, n.11352 (Linee di indirizzo ai fini dell’implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell’art.4 della l.r.11 dicembre 2006, n.24), per i progetti relativi a impianti di produzione energetica alimentati da fonti energetiche rinnovabili e per i progetti relativi a imprese registrate EMAS – del 20% per progetti presentati da imprese certificate ISO 14001.
  • Infine, così come previsto dal comma 3 dell’art. 8 del R.R. 5/2011, la Regione, per i procedimenti di sua competenza, con decreto del dirigente di unità organizzativa n.7600 del 04.09.2012 (decreto D.D.U.O. 7600 del 04/09/2012 – BURL S.E.O. n° 36 del 5 settembre 2012) ha stabilito le modalità di versamento degli oneri istruttori.