In via transitoria, fino a che le Regioni non individueranno con legge le aree idonee secondo i criteri indicati nei decreti ministeriali di cui all’art. 20, comma 1, del D. Lgs 199/2021, un’area è idonea quando rientra nell’elencazione data all’art. 20, comma 8.
Ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D. Lgs 199/2021, la competenza all’individuazione puntuale delle aree idonee è delle Regioni.