Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW installati su copertura di edifici, è sufficiente l’invio di una comunicazione al distributore di rete locale attraverso il Modello Unico Semplificato – art. 7-bis del Dlgs 28/2011; si tratta di un modello precompilato da alimentare per le parti relative all’impianto in oggetto, che il gestore rende disponibile. L’utilizzo del modello è esteso anche alle modifiche di impianti esistenti (rif. art. 2 DM 297/2022 (MITE).
Si fa presente che l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta per questo tipo di impianti, se non nel caso in cui l’edificio sia sottoposto a vincoli di cui all’art. 136 del D.Lgs 42/2004, comma 1, lettera b) e lett. c) e tutelato da specifico provvedimento ammnistrativo. In tale casistica, la realizzazione dell’intervento è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del D.Lgs 42/04, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.
Nel caso poi, in cui si tratti unicamente di vincolo di cui all’art. 136, c. 1, lett. c), e gli impianti siano integrati in copertura (non realizzata in manto tradizionale) e non visibili dagli spazi pubblici, l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta.
Rimane immutato l’obbligo di autorizzazione preventiva dell’intervento da parte del Soprintendente ai sensi degli art.21, in caso di interventi su edifici tutelati ai sensi della Parte Seconda delD.Lgs.42/2004, e 157 dello stesso D.Lgs.n.42/2004 .