Con circolare emessa nel luglio 2024 Regione Lombardia ha interpretato che l’art. 8-bis, c. 1, lettera a-bis) del D.Lgs. 28/2011 prevede l’applicabilità della PAS di cui all’art. 6 del medesimo decreto, agli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione anche se prevedono un aumento della capacità produttiva.
La stessa circolare ricorda che qualsiasi intervento di riconversione abilitato in PAS debba rispettare tutti i requisiti alla base dell’applicabilità della stessa procedura, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 28/2011, in particolare, la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, e precisa che nelle Zone Omogenee E del territorio regionale valgono le disposizioni del Titolo III della L.R. 12/2005 e, in particolare, all’art. 59 “Interventi ammissibili” e all’art. 60 “Requisiti soggettivi e oggettivi” alle quali devono aggiungersi le disposizioni del PGT comunale che potrebbero includere ulteriori limiti e prescrizioni.