Una modifica ad un’opera di presa di un impianto idroelettrico è una modifica ubicata in alveo che può incidere sulla sua capacità idraulica del corso d’acqua, richiedendo una verifica idraulica da parte dell’Autorità idraulica competente (ai fini di protezione civile), oltre a richiedere autorizzazione paesaggistica, essendo l’alveo tutelato dal D. Lgs. 42/2004, e un titolo edilizio che riguarda propriamente la modifica dell’opera di presa.
Con riguardo alla verifica di compatibilità idraulica e di autorizzazione paesaggistica il Comune è incompetente alla loro valutazione e rilascio. In particolare, la prima non è compresa nella dizione “valutazioni ambientali” richiamata nell’art. 6-bis del D. Lgs 28/2011 e non è surrogabile dalla sola presentazione al Comune della Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA) da predisporre ai sensi del comma 4 dell’art. 6-bis del D. Lgs 28/2011.
Inoltre, non paiono altresì superabili con la semplice dichiarazione DILA le altre specifiche autorizzazioni previste dalle norme regolanti le concessioni di derivazione e discendenti dall’art. 49 e/o dall’art. 217 del T.U.
Nel caso in cui manufatto in alveo abbia anche funzione di ritenuta (diga), si ritiene che esso debba essere autorizzato dagli uffici statali o regionali ai sensi delle normative nazionali e/o regionali per la costruzione, manutenzione ed esercizio delle dighe (legge 584/1994 e l.r. 8/1998). Queste due specifiche “autorizzazioni”, discendenti da norme speciali finalizzate alla tutela della pubblica incolumità, non sono ricomprese nella dizione “valutazioni ambientali” né nella dizione “valutazioni paesaggistiche” richiamate nell’art. 6-bis del D. Lgs 28/2011. Si ritiene trattasi di autorizzazioni non ritenute surrogabili dalla sola presentazione al Comune (che è incompetente sotto entrambi profili summenzionati) della Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA) da predisporre ai sensi del comma 4 dell’art. 6-bis.
Inoltre, anche senza variare i parametri di concessione dell’uso dell’acqua, non paiono altresì superabili con la semplice dichiarazione DILA le altre specifiche autorizzazioni previste dalle norme regolanti le concessioni di derivazione e discendenti dall’art. 49 e/o dall’art. 217 del R.D. 1775/1933.
Conseguentemente si ritiene che il procedimento amministrativo necessario ed idoneo per acquisire dalle diverse amministrazioni tutte le specifiche autorizzazioni necessarie sotto i diversi profili per realizzare l’intervento rappresentato sia l’Autorizzazione Unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 come peraltro indicato dal Regolamento Regionale 2/2006 e che non si possa procedere con la sola dichiarazione al Comune di cui all’art. 6-bis, comma 4, del D. Lgs. 28/2011.