APPALTI -La sottoscrizione con firma digitale del file compresso in formato “zip” a cura dell’Operatore Economico accreditato sulla piattaforma di gara può ritenersi sufficiente ad assicurare certezza sulla provenienza e sull’integrità dei documenti da cui detto file è composto, garantendo il sostanziale rispetto del principio di par condicio tra i concorrenti in gara così superando le criticità inerenti la mancanza di firma digitale sui singoli files?

FIRMA DIGITALE 

Premessa normativa

L’art. 1, comma 2, legge 7.08.1990, n° 241 prevede che la P.A. “non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”; il successivo art. 3-bis (“Uso della telematica”) impone che “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti … tra queste e i privati”, talché, amplius, l’art. 12 D. Lgs. 7.03.2005, n° 82 (“Codice dell’Amministrazione digitale”) stabilisce che le PA utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione proprio “per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione”.

Principi

La funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni formali delle prescrizioni di gara (Consiglio di Stato, Sezione Vª, 21.11.2016, n° 4881; Consiglio di Stato, Sezione Vª, 27.04.2015, n° 2063; Consiglio di Stato, Sezione VIª, 15.12.2010, n° 8933).

RISPOSTA

Secondo un recente orientamento della giurisprudenza amministrativa la sottoscrizione con firma digitale del file compresso in formato “zip” da parte dell’Operatore Economico accreditato sulla piattaforma di gara è sufficiente ad assicurare certezza sulla provenienza e sull’integrità dei documenti da cui detto file è composto, garantendo il sostanziale rispetto del principio di par condicio tra i concorrenti in gara (T.A.R. Lecce, Sezione IIª, 3.05.2022, n° 695).