MALFUNZIONAMENTO DELLE PIATTAFORME DIGITALI
Premessa normativa
L’art. 25, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n° 36 stabilisce che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento”. L’art. 92, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 36/2023 stabilisce infine che i termini di presentazione delle domande di partecipazione sono prorogati “in misura adeguata e proporzionale”, nei casi di cui all’articolo 25, comma 2, terzo periodo.
Principi
L’Operatore Economico che si avvale di piattaforma digitale e che non riesca a trasmettere la propria offerta entro il termine prestabilito a causa di un malfunzionamento informatico imputabile alla piattaforma stessa ha diritto di essere rimesso in termini per la presentazione dell’offerta. La giurisprudenza amministrativa ha affermato che, anche ove non sia possibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del singolo Operatore Economico oppure se la trasmissione dell’offerta sia stata impedita da un vizio del sistema informatico imputabile alla piattaforma della Stazione Appaltante, le conseguenze degli esiti anormali del sistema non possono andare a nocumento dei partecipanti, stante la natura meramente strumentale del mezzo informatico, nonché i principi di par condicio e di favor partecipationis. Ne discende che il diritto alla rimessione in termini del singolo Operatore Economico (il quale non sia riuscito ad inviare in tempo l’offerta o la domanda di partecipazione) sorge, non soltanto in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale della stazione appaltante, ma anche in caso di incertezza assoluta circa l’imputabilità della causa del tardivo invio (c.d. rischio della “causa ignota”).
Nessun diritto alla rimessione in termini può essere riconosciuto, invece, in caso di comprovata negligenza del singolo Operatore Economico che sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione.
RISPOSTA
Opera soltanto se (e nella misura in cui) ricorra almeno una delle due seguenti situazioni:
- malfunzionamento della piattaforma digitale imputabile alla Stazione Appaltante;
- incertezza assoluta sull’imputabilità della causa del tardivo invio dell’offerta.
Di contro tale meccanismo di sospensione e proroga non può mai operare in caso di comprovata negligenza dell’operatore economico, il quale – benché reso edotto ex ante (grazie a regole chiare e precise contenute nella lex specialis) delle modalità tecniche di presentazione telematica dell’offerta e dell’opportunità di attivarsi con congruo anticipo – non si è invece attivato per tempo.