APPALTI – In quali casi è consentito l’accesso alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla Stazione Appaltante o dall’Ente concedente anche se coperte da diritti di privativa intellettuale?

ACCESSO AGLI ATTI

Premessa normativa

L’art. 35 del D. Lgs. 36/2023 disciplina l’accesso gli atti e la riservatezza stabilendo al primo comma che le “Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli art.li 3-bis e 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n° 241 e degli art.li 5 e 5- bis del D. Lgs. 14.03.2013, n° 33”. Al secondo comma si prevedono le ipotesi di differimento ed al quarto comma quelle di esclusione.

Principi

La procedura di accesso agli atti viene svolta con l’utilizzo delle piattaforme di e- procurement e le Stazioni Appaltanti assicurano l’accesso in modalità digitale agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e l’acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma.

RISPOSTA

L’accesso è consentito se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara