In che modo gli enti appaltanti assolvono agli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all’articolo 37 del decreto trasparenza? Occorre ancora comunicare all’Osservatorio Regionale i dati di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici pubblicati dal 01/01/2024?

TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE

Premessa normativa

L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.

Principi

Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.

RISPOSTA

Al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano tempestivamente alla BDNCP, tutti i dati e le informazioni individuati nell’articolo 10 del provvedimento ANAC n° 261/2023 di cui all’articolo 23 del codice. La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale secondo le modalità previste nel provvedimento ANAC n° 263/2023 di cui all’articolo 23 del codice. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottata da ANAC ai sensi dell’articolo 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell’ente concedente ed assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all’esecuzione.