VIA / PAUR – È possibile effettuare una voltura di un PAUR?

Qualora la gestione di un’opera dotata di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale venga trasferita, entro 5 anni dal suo rilascio, dal titolare del Provvedimento stesso ad un nuovo soggetto, il legale rappresentante del nuovo gestore presenta tempestivamente tramite PEC una domanda di voltura, in regola con le norme in materia di imposta di bollo e corredata della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per lo svolgimento delle istruttorie relative alla voltura di ogni titolo sostituito dal PAUR (per le concessioni di derivazione si applica la disciplina del trasferimento di utenza), così come specificata nelle pagine del sito web provinciale dedicate alle volture di settore, ivi comprese le istanze settoriali e le ricevute di pagamento degli oneri relativi ad ogni istruttoria di settore.

La domanda, completa delle ricevute di versamento degli specifici oneri di istruttoria e di bollo, deve essere inviata alla Provincia ed a tutti i Soggetti competenti, ovvero quelli che hanno emesso autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, che sono stati inclusi nel PAUR. L’Autorità competente, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento, richiede eventuali documenti integrativi e/o chiarimenti in merito alla pratica, indicando che devono essere trasmessi anche agli eventuali Soggetti competenti. A seguito dell’integrale ottenimento degli elementi richiesti, la Provincia acquisisce tramite Conferenza di Servizi semplificata le determinazioni degli eventuali Soggetti competenti interessati ed emette un decreto di voltura del PAUR.

Qualora il subentro gestionale intervenga oltre i 5 anni dal rilascio del PAUR, il nuovo gestore deve acquisire i singoli provvedimenti settoriali di voltura / trasferimento di utenza, espletando le relative procedure.