È consentito alle Stazioni Appaltanti il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento?

FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO

Premessa normativa

L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.

Principi

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

RISPOSTA

Si. Nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente previsto.