Con DGR 5/12/2007 n. 8/6024, La Regione Lombardia, ha disciplinato la fattispecie di “apertura di medie strutture che hanno una attrazione sovralocale per le dimensioni e/o per la particolare allocazione territoriale” ,precisando che “il Comune ove ha sede la struttura deve acquisire i pareri dei Comuni contermini” (art. 2.9), tramite una procedura di confronto, che rientra nella attività consultiva di cui all’ art. 16, L. 241/90.
In tale attività i Comuni, quali organi consultivi, sono tenuti, nei tempi indicati dall’Amministrazione procedente, ad esprimere un parere adeguatamente motivato attinente l’eventuale creazione da parte della nuova struttura di vendita di problemi, ad esempio relativi al traffico o ad altre questioni di problematicità specifica.
La mancata espressione di parere equivale all’espressione di parere positivo.
La “doverosità” dell’acquisizione connota il parere come obbligatorio in quanto la PA procedente deve necessariamente domandare il parere dei Comuni contermini. Non è previsto che la PA procedente debba decidere adeguandosi al contenuto del parere richiesto, non essendo questo previsto come “vincolante”.
Tale interpretazione è coerente in caso di espressione, da parte della maggioranza dei Comuni interessati, di parere positivo la procedura si completa con il semplice rilascio dell’autorizzazione; in caso di espressione, da parte della maggioranza dei Comuni, di parere negativo, il Comune può procedere comunque al rilascio dell’autorizzazione, con proprio provvedimento “motivato”, anche sul perché abbia deciso di disattendere il parere.
Pertanto, nel caso di un solo parere negativo e che lo stesso abbia una mera valenza consultiva e non risulta vincolante, si ritiene che il Comune proponente possa procedere a rilasciare l’autorizzazione per l’apertura della media struttura di vendita, con provvedimento motivato, anche in merito al parere negativo del comune de quo.