Parere dell’esperto:
In riferimento all’ex art. 9, comma 1, L. 122/1989, Disposizioni in materia di parcheggi, “i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi, ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.
Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚ non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici.
Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.
I parcheggi sotterranei costruiti nel sottosuolo di aree pubbliche in diritto di superficie hanno lo scopo di soddisfare le necessità dei residenti dell’area oggetto dell’intervento.
I parcheggi sono disciplinati da una Convenzione con “diritto di superficie” o “diritto d’uso” che ha una durata pluriennale (solitamente 90 anni a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione).
Essendo pertinenziale, non si pagano oneri.
Come indicato nella legge, il box deve essere collegato vincolato ad unità immobiliare esistente. A maggior ragione ciò avviene per il superamento delle barriere architettoniche.
Al comma 2 del medesimo articolo, è indicato che “l’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività”.
Al comma 2 del medesimo articolo, si riporta che “i comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti … [omissis]”.
Viene quindi affermato che i proprietari di immobili possono realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, ma che la costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione. I regolamenti edilizi vigenti invece si applicheranno per stabilire l’eventuale onerosità, in caso per es. parcheggi pertinenziali siano parzialmente fuori terra.
Occorre aggiungere “l’immodificabilità dell’esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest’ultimo abbia autorizzato l’atto di cessione” (comma così sostituito dall’art. 10, comma 1, legge n. 35 del 2012).
A titolo di completezza si aggiunge che i locali seminterrati richiedono che non ci sia la presenza permanente di persone (in ragione delle normative di igiene e della possibile presenza di gas radon), ma non essendo allegata documentazione alla richiesta di supporto, il punto non viene considerato nel parere richiesto.