Valutazioni Ambientali

Composta da n. 32 esperti (2 agronomi forestali, 1 architetto, 6 geologi, 3 giuristi, 2 giuristi – avvocati, 1 ingegnere, 12 ingegneri ambientali, 2 ingegneri civili, 2 periti chimici) selezionati per fornire supporto definito da Regione Lombardia per le seguenti Procedure Complesse.

Elenco procedure disponibili

Ambito provinciale/CMMI

Rilascio nuova AIA, Modifica sostanziale, Riesame – ad esclusione, per tutte le tipologie citate, della categoria IPPC: 6.6 ex allegato VIII parte II Lgs 152/2006 e succ. m.m. e i.-.

Ambito provinciale/CMMI

Le procedure oggetto di intervento sono le autorizzazioni VIA / PAUR dettate dal D. Lgs. 152/2006 e smi nonché da diverse leggi e regolamenti regionali.

Il D. lgs. 104/2017, all’art.16, introduce una nuova fattispecie di provvedimento autorizzatorio di competenza regionale denominato “Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale”, tale disposizione è recepita dall’art. 27 bis del d.lgs. 152/2006. La legge regionale 36/2017 attua nell’ordinamento regionale le disposizioni relative al decreto legislativo 16 giugno 2017, n.104 il quale ha introdotto l’art. 27-bis del d.lgs.152/2006.

Tale procedimento può essere condotto dal Comune territorialmente competente, dalla Provincia o dalla Regione in accordo all’art. 2 della l.r. 5/2010 come rispettivamente indicato ai commi 2, 3, e 4.

Il PAUR, evidenziato come procedura complessa al punto 1 dell’Allegato 1 al Piano Territoriale, è un provvedimento autorizzativo unico che comprende i titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio del progetto ed il provvedimento finale di VIA.

La trasmissione per via telematica delle istanze della documentazione per l’espletamento delle procedure di cui d.lgs. 152/2006 sono gestiti esclusivamente attraverso l’uso di S.I.L.V.I.A. (D.g.r. 7697 del 12.01.2018) con l’applicativo disponibile su https://www.silvia.servizirl.it;

Il servizio è attivo dal 2018 anno a partire dal quale la presentazione delle istanze mediante il nuovo applicativo regionale è diventata vincolante per l’accoglimento delle istanze medesime.

Ambito comunale, provinciale/CMMI, Regionale

Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) costituisce un importante strumento per valutare, nelle fasi di elaborazione, adozione e approvazione, gli effetti di quei piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente, garantendo tramite l’informazione e la partecipazione della cittadinanza nei processi decisionali un uso accorso delle risorse naturali, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale e la protezione della salute umana.

Durante la fase di valutazione, sono determinati preventivamente e analizzati gli effetti significativi diretti e indiretti delle azioni previste dal Piano/Programma (P/P) sulla popolazione, la salute umana, la biodiversità, il territorio, il suolo, l’acqua, l’aria, il clima, i beni materiali, il patrimonio culturale, il paesaggio nonché l’interazione tra i suddetti fattori.

La procedura VAS introdotta dalla Direttiva europea nel 2001 (Direttiva 2001/42/CE), è stata recepita a livello statale con d.lgs n. 152 del 2006 e da Regione Lombardia nell’art. 4 della l.r. n. 12 del 2005. Successivamente, Regione Lombardia si è dotata di una propria disciplina in materia di VAS. il d.lgs. 152 del 2006 è stato recentemente modificato dai seguenti atti normativi: Legge n. 108 del 29 Luglio 2021 e Legge n. 233 del 29 dicembre 2021.

Ambito provinciale/CMMI

Nell’ordinamento amministrativo italiano l’acqua appartiene al demanio pubblico e come tale non può essere utilizzata senza la concessione rilasciata dalle autorità preposte. Tutti i soggetti che vogliono derivare ed utilizzare acque pubbliche devono chiederne la concessione ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933 s.m.i. e, in Lombardia, secondo le procedure del Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006 s.m.i.

Con il termine derivazione si definisce qualsiasi prelievo di acqua da corpi idrici (sotterranei o superficiali) realizzato mediante opere, manufatti o impianti fissi. Costituiscono la derivazione l’insieme dei seguenti elementi: opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque. Sono definite piccole derivazioni i prelievi con portate medie inferiori a 100 l/sec; nel caso di uso irriguo con portate medie inferiori a 1000 l/sec oppure con superficie irrigata fino a 500 ettari; e per produzione di forza motrice con potenza nominale media annua inferiore a 3000 kW. Le piccole derivazioni sono di competenza amministrativa delle Province e della Città Metropolitana.

Nello specifico la procedura in esame si riferisce al “Rilascio di concessioni di piccola derivazione d’acqua e rilascio di autorizzazioni alla ricerca d’acque – derivazioni da pozzi”.

Il procedimento amministrativo con cui l’Amministrazione può concedere temporaneamente il diritto d’uso dell’acqua è un procedimento ad istanza di parte e pertanto si attiva con la presentazione della domanda di concessione (nuova domanda) da parte di qualsiasi soggetto, privato o pubblico, all’Autorità competente. L’istanza può essere volta ad ottenere una nuova concessione o a modificare i rapporti di concessione già esistenti (variante, rinnovo, subentro, cessazione).

“L’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A. o anche AUA nel seguito) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da Piccole e Medie Imprese (PMI), ma anche impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Con il termine “AUA” si fa riferimento all’“Autorizzazione Unica Ambientale”, introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 per semplificare gli adempimenti amministrativi ambientali, che viene presentata agli sportelli SUAP (unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative che riguardano la sua attività produttiva) per la trasmissione all’Autorità competente (Provincia) ed ai soggetti competenti in materia ambientale per il rilascio dell’autorizzazione (DPR 160/2010 art.2 comma 1 – SUAP).

Come previsto dall’appendice 1 del DPCM 12 novembre 2021 le tipologie di procedimento oggetto di monitoraggio previste dal Piano Territoriale regionale, così come modificato dalla DGR n. 846 dell’8 agosto 2023, relative all’Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto sono Rilascio, rinnovo, modifiche sostanziali per il titolo abilitativo:
AUA Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (art. 269, D.Lgs 152/2006)”

FAQ

Qualora la gestione di un’opera dotata di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale venga trasferita, entro 5 anni dal suo rilascio, dal titolare del Provvedimento stesso ad un nuovo soggetto, il legale rappresentante del nuovo gestore presenta tempestivamente tramite PEC una domanda di voltura, in regola con le norme in materia di imposta di bollo e corredata della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per lo svolgimento delle istruttorie relative alla voltura di ogni titolo sostituito dal PAUR (per le concessioni di derivazione si applica la disciplina del trasferimento di utenza), così come specificata nelle pagine del sito web provinciale dedicate alle volture di settore, ivi comprese le istanze settoriali e le ricevute di pagamento degli oneri relativi ad ogni istruttoria di settore.

La domanda, completa delle ricevute di versamento degli specifici oneri di istruttoria e di bollo, deve essere inviata alla Provincia ed a tutti i Soggetti competenti, ovvero quelli che hanno emesso autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, che sono stati inclusi nel PAUR. L’Autorità competente, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento, richiede eventuali documenti integrativi e/o chiarimenti in merito alla pratica, indicando che devono essere trasmessi anche agli eventuali Soggetti competenti. A seguito dell’integrale ottenimento degli elementi richiesti, la Provincia acquisisce tramite Conferenza di Servizi semplificata le determinazioni degli eventuali Soggetti competenti interessati ed emette un decreto di voltura del PAUR.

Qualora il subentro gestionale intervenga oltre i 5 anni dal rilascio del PAUR, il nuovo gestore deve acquisire i singoli provvedimenti settoriali di voltura / trasferimento di utenza, espletando le relative procedure.

Questo tipo di procedimenti è disciplinato dalle lettere l e l-bis del comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e, per la Regione Lombardia, si applica alle opere di cui alla lettera ag) dell’Allegato III al D. Lgs. 152/06.

In pratica: ogni modifica di un’opera esistente che determina il superamento della soglia di assoggettamento a V.I.A. rende necessaria una valutazione da parte dell’Autorità competente, da svolgere secondo la procedura di PAUR.

Ai sensi dell’art. 6, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 e s. m., non è consentito frazionare artificiosamente i progetti di modifica al fine di dissimulare il superamento delle soglie.

La valutazione e l’autorizzazione di modifiche specifiche e puntuali dei contenuti del PAU, inerenti singoli atti sostituiti della determinazione finale, vengono eseguite in conformità con le discipline di settore interessate dalle Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni che devono essere variate

Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7 lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare.

Nel caso, il proponente deve trasmettere all’autorità competente adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo. I facsimili della modulistica necessaria all’avvio della procedura sono scaricabili dal portale regionale SILVIA.

Documentazione Valutazione Preliminare – art.6 d.lgs. 152/2006: l’autorità competente, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.

L’art.6 comma 9 prevede la tempestiva pubblicazione dell’esito della valutazione preliminare sul sito internet dell’autorità competente.

Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, che definiscono anche misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale proposto dal proponente.
Il monitoraggio ambientale è parte integrante del processo di VIA e, successivamente alla decisione, rappresenta lo strumento di verifica e di controllo degli effetti sull’ambiente derivanti dalla costruzione e dall’esercizio dell’opera.
Per stabilire criteri e metodologie omogenei e fornire al proponente indicazioni operative sono state predisposte apposite linee guida consultabili nella sezione “Normativa e documenti di riferimento” e nelle specifiche pagine dedicate alle singole categorie progettuali.

Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 e s. m., l’efficacia temporale del provvedimento di VIA, ordinariamente quinquennale, può essere prorogata.
In pratica, l’istanza di proroga deve essere presentata all’Autorità Competente, completa delle ricevute di versamento degli specifici oneri di istruttoria e di bollo, almeno novanta giorni prima della scadenza dell’efficacia temporale del provvedimento di VIA.
La Provincia si pronuncia entro sessanta giorni dal deposito dell’istanza e provvede a pubblicare su SILVIA l’istanza e la documentazione presentata. Nel corso dell’istruttoria la Provincia potrà chiedere integrazioni e chiarimenti, indicando il tempo necessario per produrli.
Nel caso in cui il Proponente non provveda al deposito entro i termini fissati, l’istanza verrà archiviata.

Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Qualora il provvedimento finale dell’autorità competente non determini l’assoggettamento a VIA, le indicazioni riguardanti l’eventuale monitoraggio ambientale, espressamente contenute nello stesso provvedimento, comportano l’obbligo per il proponente di predisporre uno specifico piano di monitoraggio ambientale (PMA).

Ai sensi dell’art. 5, comma 8 del RR 2/2020, entro 30 giorni dall’emanazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il proponente trasmette tale piano all’autorità competente VIA e ad ARPA Lombardia, che ne concorda i contenuti. Il PMA condiviso con ARPA, è depositato, a cura del proponente, tramite utilizzo dell’applicativo SILVIA.

Ai sensi dell’art. 26-bis, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e s. m. chi intende realizzare un’opera soggetta a V.I.A. di competenza provinciale può chiedere, prima della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 27-bis, l’avvio di una fase preliminare (o scoping) in cui definire:

  • le informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso;
  • le condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto.

In pratica, la domanda è presentata in carta libera e deve essere corredata dei documenti specificati dal citato comma 1 (di norma non è possibile integrare eventuali lacune).
Il procedimento amministrativo è quello descritto dai commi 2 e seguenti del citato art. 26-bis; l’Autorità competente emette la comunicazione di avvio del procedimento e indice una Conferenza di Servizi istruttoria; le determinazioni della Conferenza di Servizi istruttoria sono verbalizzate e il verbale, che viene inviato anche all’interessato, conclude il procedimento.

I fac-simile della modulistica necessaria all’avvio della procedura di PAUR comprendente la VIA è scaricabile dal portale regionale SILVIA nella sezione Documentazione VIA.

All’istanza di PAUR devono essere allegati:

  1.  il Progetto, predisposto conformemente all’art. 5, comma 1 lettera g) del D.Lgs. 152/2006, in formato elettronico, firmato digitalmente tecnico estensore e per il quale si chiede l’autorizzazione/approvazione;
  2. lo Studio di impatto ambientale in formato elettronico firmato digitalmente dal tecnico estensore e redatto secondo le indicazioni di cui all’art. 22 e alle indicazioni contenute nell’Allegato VII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 (riportare eventuali punti se pertinenti) comprensivo di:
    – Studio di Incidenza o dell’Allegato F alla DGR 4488/2021 (laddove soggetto a Valutazione d’Incidenza);
    – Piano di Utilizzo predisposto ai sensi dell’art. 9 del DPR 120/2017 e reso dal Proponente nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 4 del DPR 120/2017 (laddove previsto);
  3. la sintesi non tecnica in formato elettronico firmato digitalmente dal tecnico estensore;
  4. la documentazione ed elaborati progettuali necessari per l’espletamento delle istruttorie finalizzate all’acquisizione dei titoli abilitativi di cui al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale predisposta in base alle disposizioni in materia vigenti;
  5. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal professionista incaricato per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale, firmata digitalmente;
  6. l’avviso al pubblico compilato e sottoscritto da pubblicare da parte dell’autorità competente sul sito web per la VIA;
  7. il computo metrico attestante l’ammontare del valore delle opere in progetto e del contributo istruttorio e relativa documentazione a dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli oneri istruttori, ai sensi dell’art. 3 della LR 5/2010 e dell’art. 9 del RR 2/2020, mediante versamento su conto corrente bancario o conto corrente postale;
  8. la scheda anagrafica del progetto, localizzazione geografica del progetto, scheda dei metadati associati ai dati geografici e scheda dei metadati del progetto, dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica.

Per tutti gli studi ambientali relativi a progetti da sottoporre a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA, è obbligatoria la predisposizione di specifici capitoli relativi alle tematiche “biodiversità” e “salute pubblica” in applicazione delle rispettive Linee Guida contenute nella DGR n. 5565/2016 e DGR n. 4792/2016.

Ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs 152/2006 e smi, il Proponente che intende realizzare un progetto sottoposto a VIA (rientrante nelle fattispecie di cui alla Parte Seconda, Allegato III del D.lgs 152/90 e all’allegato A della L.R. 5/2010) e che necessita di altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto dovrà presentare un’unica istanza alla Amministrazione competente in materia di VIA.

Il processo decisionale avverrà attraverso l’istituto della conferenza dei servizi decisoria convocata in modalità sincrona simultanea (art 14-ter L. 241/90) e sostituirà ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

La Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi rappresenta il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) comprendente il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.

Su SILVIA, nell’AREA PROCEDURE ed in particolare nella sezione AGENDA sono evidenziate le procedure in corso per le quali è possibile trasmettere all’autorità competente le osservazioni. La documentazione cartacea è sempre disponibile presso gli uffici dell’autorità competente regionale/provinciale, della Provincia e dei Comuni interessati territorialmente dalle opere.

Su SILVIA, nelle sezioni dedicate Documentazione VIA Regionale e Documentazione verifica di assoggettabilità dell’AREA DOCUMENTAZIONE sono contenute le indicazioni per la redazione della documentazione tecnico-amministrativa, i facsimili per la richiesta di avvio della procedura di VIA e/o della fase preliminare, i facsimili per l’avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità e le specifiche per la trasmissione della documentazione digitale.

L’art. 3, comma 5, della L.R. 5/2010 stabilisce le modalità di calcolo degli oneri istruttori.

Il Regolamento attuativo n.5 del 21 novembre 2011, all’art.8 stabilisce in particolare che:

  • comma 1 – l’ammontare del valore delle opere in progetto, sul quale determinare il contributo istruttorio dovuto dal Proponente, ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della L.R. 5/2010 è calcolato come da indicazioni esplicative contenute nell’Allegato A al regolamento medesimo, prospetto n. 1. (attuazione legge regionale 5/2010).
  • comma 2 – per le istruttorie (VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, fase preliminare per la definizione dei contenuti dello S.I.A.) avviate dopo l’entrata in vigore della l.r. 5/2010, l’importo da versare a riconoscimento degli oneri istruttori è determinato sulla base delle percentuali di cui all’Allegato A, prospetto n. 2, da applicarsi al valore complessivo delle opere da realizzare (secondo le voci indicate nel prospetto n.1), così come determinate nel progetto definitivo per le istruttorie di VIA e nel progetto preliminare per le istruttorie di verifica di assoggettabilità a VIA nonché per la fase facoltativa di consultazione con l’autorità competente per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.
  • Si rammenta altresì che ai sensi del comma 7 dell’art.3 della L.R. 5/2010, in caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di relativa verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta la fase facoltativa di consultazione con l’autorità competente di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), dagli oneri istruttori della procedura di VIA dovuti dal proponente ai sensi dei commi 5 e 6 è scomputata una somma pari a quanto versato per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o per lo svolgimento della fase facoltativa.
  • Inoltre, il comma 8 bis dell’art.3 della L.R. 5/2010 prevede la riduzione degli oneri istruttori finalizzati all’adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA: -del 50% per i progetti relativi a impianti industriali connessi alla rete SME, di cui alla d.g.r.10 febbraio 2010, n.11352 (Linee di indirizzo ai fini dell’implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell’art.4 della l.r.11 dicembre 2006, n.24), per i progetti relativi a impianti di produzione energetica alimentati da fonti energetiche rinnovabili e per i progetti relativi a imprese registrate EMAS – del 20% per progetti presentati da imprese certificate ISO 14001.
  • Infine, così come previsto dal comma 3 dell’art. 8 del R.R. 5/2011, la Regione, per i procedimenti di sua competenza, con decreto del dirigente di unità organizzativa n.7600 del 04.09.2012 (decreto D.D.U.O. 7600 del 04/09/2012 – BURL S.E.O. n° 36 del 5 settembre 2012) ha stabilito le modalità di versamento degli oneri istruttori.

La verifica di assoggettabilità a VIA ha lo scopo di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi tali da essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/2006.
La Legge Regionale n. 5 del 2 febbraio 2010 disciplina sia le procedure di VIA che di Verifica di assoggettabilità a VIA, individuando nell’allegato B quali progetti siano da sottoporre a verifica di assoggettabilità di competenza Regionale, Provinciale e Comunale.

Il caricamento su SILVIA della documentazione progettuale e dello studio di impatto ambientale avviene entro 10 giorni dalla data di avvio della procedura.

Frequentemente i proponenti omettono l’indicazione della categoria d’opera per la quale è stata inoltrata la richiesta di VIA/Verifica. Utilizzando i facsimili disponibili nell’Area documentazione si possono evitare tali dimenticanze e i conseguenti ritardi nell’avvio della procedura. Analogamente se non si provvede tempestivamente all’invio della documentazione comprovante la pubblicazione su quotidiano (VIA) o BURL/Albo pretorio (Verifica) la procedura non potrà essere avviata.

La L.R. n. 5/2010 e s.m. ha stabilito di conferire alle Province e alla Città Metropolitana di Milano le competenze per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità alla VIA relative alle categorie progettuali specificate negli allegati A, B e C della L.R. n. 5/2010.

Anche per i procedimenti in capo alla Città metropolitana e alle Province viene utilizzato il portale regionale Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA) raggiungibile all’indirizzo SILVIA WEB sul quale il proponente deve caricare le istanze e gli elaborati progettuali e dove gli enti competenti aggiornano le informazioni nel corso delle istruttorie e archivia le procedure chiuse. Sullo stesso portale sono disponibili riferimenti normativi e informazioni utili.

L’istanza deve essere predisposta dal proponente secondo il modello a disposizione su SILVIA, deve poi essere caricata sul portale e trasmessa a mezzo PEC alla Città metropolitana o alle Province coinvolte in quanto Autorità competente. Essa deve includere, oltre ai titoli richiesti, anche l’elenco dei titoli già in possesso del richiedente necessari allo svolgimento dell’attività in oggetto e una sintetica corografia con la localizzazione dei titoli autorizzativi vigenti. E’ sempre prevista la facoltà per il proponente di richiedere, “una fase di confronto con l’autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello Studio di impatto ambientale” come previsto dall’art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.

Inoltre “per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti…” il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare così come previsto e dettagliato all’art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006. Il procedimento ai sensi dell’art. 6 c. 9 del d.lgs. 152/06 deve essere presentato per mezzo del portale regionale SILVIA; l’istanza deve essere trasmessa a mezzo PEC all’autorità competente.