Rinnovabili

Composta da n. 14 esperti (1 architetto, 2 geologi, 1 giurista, 5 ingegneri civili, 2 ingegneri elettrotecnici, 2 ingegneri energetici, 1 ingegnere idraulico) selezionati per fornire supporto definito da Regione Lombardia per le seguenti Procedure Complesse.

Elenco procedure disponibili

Qualora gli impianti siano assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale, il procedimento di autorizzazione per la costruzione, installazione ed esercizio è il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) disciplinato ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e parte del Titolo III del Testo Unico dell’ambiente.

Il provvedimento autorizzativo unico comprende i titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio del progetto e il provvedimento finale di VIA. Il procedimento viene attivato a partire dal portale SILVIA (https://www.silvia.servizirl.it).

L’art. 2 della l.r. 5/2010 recante “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale” definisce l’Autorità Competente per le diverse tipologie impiantistiche. Il procedimento deve concludersi con l’emanazione di un provvedimento che comprende i titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio del progetto e il provvedimento finale di VIA entro il termine di 170 giorni. 

Provvedimenti autorizzatori relativi all’installazione di impianti FER quando non risulta necessaria la Valutazione di Impatto Ambientale. Tali procedure sono attivate dai richiedenti attraverso la piattaforma procedimenti (https://www.procedimenti.servizirl.it). L’Autorizzazione Unica è disciplinata dall’art.12 del d. lgs. 387/2003, l’Autorità Competente è la Provincia/Città Metropolitana; solo nel caso di grandi impianti idroelettrici l’Autorità Competente è la Regione Lombardia.

Il procedimento di Autorizzazione Unica prevede lo svolgimento di Conferenza di Servizi all’interno della quale si provvede all’ottenimento di tutte le autorizzazioni/pareri/atti di assenso da parte degli Enti coinvolti nel procedimento che deve concludersi con l’emanazione di un provvedimento di Autorizzazione Unica entro il termine di 90 giorni. 

Procedura valida per l’installazione di alcune semplici tipologie di impianti FER quando non risulti necessaria la Valutazione di Impatto Ambientale. La PAS viene attivata dai richiedenti attraverso la piattaforma procedimenti (https://www.procedimenti.servizirl.it), è regolata dall’art. 6 del d. lgs. 28/2011, l’Autorità Competente è il Comune.

La Procedura Abilitativa Semplificata FERPAS, può, caso per caso, avere la necessità di ottenimento di autorizzazioni/pareri emanati dal Comune o da Enti terzi, ottenibili anche eventualmente attraverso l’apertura di una CdS. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso o in ragione del “silenzio-assenso” entro il termine di 30gg nei casi in cui il Comune non proceda a comunicare al Proponente l’avvio di un endo-procedimento nel termine suddetto.

FAQ

La Task force rinnovabili congiuntamente all’Unità Organizzativa Risorse Energetiche di Regione Lombardia rende disponibile ai tecnici comunali un documento finalizzato a fornire semplici indicazioni per la corretta e rapida gestione della Procedura Abilitativa Semplificata. Il documento verrà aggiornato in funzione di nuovi elementi acquisiti in relazione agli aspetti normativi e/o nuovi approfondimenti.

Si focalizza l’attenzione sui primi aspetti da valutare: la compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici vigenti, la disponibilità delle aree occupate dall’impianto e dalle opere connesse, l’esclusione da procedure di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o a VIA, le cui soglie di esclusione sono state recentemente innalzate in particolari condizioni per alcune tipologie impiantistiche.

Si evidenzia anche l’importanza del rispetto delle tempistiche di gestione del procedimento amministrativo previste dalla norma e del tracciamento dell’iter autorizzativo a portale Procedimenti.

No, il PREAC, approvato con Dgr. 7553/2022, non è lo strumento di definizione delle aree idonee.
Le aree idonee verranno individuate attraverso Legge regionale. La Legge terrà conto dei criteri contenuti nei decreti ministeriali previsti dall’art. 20 del D. Lgs. 199/2021.

L’impianto come descritto viene abilitato con una procedura FERPAS da presentare al Comune competente attraverso la piattaforma regionale Procedimenti. Se tra le matrici in ingresso sono presenti anche dei rifiuti per i quali si applica la procedura semplificata di cui all’art. 214 del D.Lgs. 152/06, si dovrà autorizzare la loro presenza applicando tale procedura.

Nel caso siano presenti anche dei rifiuti per i quali si applica la procedura ordinaria di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/06, si dovrà procedere con FERAU.

In via transitoria, fino a che le Regioni non individueranno con legge le aree idonee secondo i criteri indicati nei decreti ministeriali di cui all’art. 20, comma 1, del D. Lgs 199/2021, un’area è idonea quando rientra nell’elencazione data all’art. 20, comma 8.

Ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D. Lgs 199/2021, la competenza all’individuazione puntuale delle aree idonee è delle Regioni.

Su questo punto a fine luglio del 2023, è stata introdotta una norma contenuta nella legge di conversione del decreto legge 57/2023, l’art. 3-quinquies, che estende l’applicabilità della Procedura Abilitativa Semplificata a tutti i progetti di riconversione a biometano degli impianti di produzione di energia elettrica a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione.

Una modifica ad un’opera di presa di un impianto idroelettrico è una modifica ubicata in alveo che può incidere sulla sua capacità idraulica del corso d’acqua, richiedendo una verifica idraulica da parte dell’Autorità idraulica competente (ai fini di protezione civile), oltre a richiedere autorizzazione paesaggistica, essendo l’alveo tutelato dal D. Lgs. 42/2004, e un titolo edilizio che riguarda propriamente la modifica dell’opera di presa.

Con riguardo alla verifica di compatibilità idraulica e di autorizzazione paesaggistica il Comune è incompetente alla loro valutazione e rilascio. In particolare, la prima non è compresa nella dizione “valutazioni ambientali” richiamata nell’art. 6-bis del D. Lgs 28/2011 e non è surrogabile dalla sola presentazione al Comune della Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA) da predisporre ai sensi del comma 4 dell’art. 6-bis del D. Lgs 28/2011.
Inoltre, non paiono altresì superabili con la semplice dichiarazione DILA le altre specifiche autorizzazioni previste dalle norme regolanti le concessioni di derivazione e discendenti dall’art. 49 e/o dall’art. 217 del T.U.

Nel caso in cui manufatto in alveo abbia anche funzione di ritenuta (diga), si ritiene che esso debba essere autorizzato dagli uffici statali o regionali ai sensi delle normative nazionali e/o regionali per la costruzione, manutenzione ed esercizio delle dighe (legge 584/1994 e l.r. 8/1998). Queste due specifiche “autorizzazioni”, discendenti da norme speciali finalizzate alla tutela della pubblica incolumità, non sono ricomprese nella dizione “valutazioni ambientali” né nella dizione “valutazioni paesaggistiche” richiamate nell’art. 6-bis del D. Lgs 28/2011. Si ritiene trattasi di autorizzazioni non ritenute surrogabili dalla sola presentazione al Comune (che è incompetente sotto entrambi profili summenzionati) della Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA) da predisporre ai sensi del comma 4 dell’art. 6-bis.

Inoltre, anche senza variare i parametri di concessione dell’uso dell’acqua, non paiono altresì superabili con la semplice dichiarazione DILA le altre specifiche autorizzazioni previste dalle norme regolanti le concessioni di derivazione e discendenti dall’art. 49 e/o dall’art. 217 del R.D. 1775/1933.

Conseguentemente si ritiene che il procedimento amministrativo necessario ed idoneo per acquisire dalle diverse amministrazioni tutte le specifiche autorizzazioni necessarie sotto i diversi profili per realizzare l’intervento rappresentato sia l’Autorizzazione Unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 come peraltro indicato dal Regolamento Regionale 2/2006 e che non si possa procedere con la sola dichiarazione al Comune di cui all’art. 6-bis, comma 4, del D. Lgs. 28/2011.

La procedura abilitativa semplificata (PAS) è disciplinata dall’articolo 6, commi da 1 a 10 del D. Lgs. n. 28/2011.
La norma, art. 6 del D. Lgs. 28/2011, prevede che il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse, presenti al Comune, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Ai sensi della norma, la verifica della compatibilità urbanistica è sempre necessaria, in quanto è condizione preordinata all’accesso alla Procedura Abilitativa Semplificata. In assenza di compatibilità urbanistica, che è dichiarata dal proponente all’atto di presentazione dell’istanza, non è possibile procedere con l’istruttoria di una PAS e la pratica va respinta, ponendola in stato “rifiutata” sulla Piattaforma Procedimenti.

Ai sensi dell’art. 6, c. 5 del D. Lgs. n. 28/2011 gli atti di assenso previsti ma non allegati alla dichiarazione di PAS, compilata tramite modulistica regionale unificata FERPAS, sono prodotti dal Comune, se di propria competenza comunale, ovvero se di competenza di altri Enti sono acquisiti dal Comune d’ufficio o mediante una conferenza di servizi.

Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW installati su copertura di edifici, è sufficiente l’invio di una comunicazione al distributore di rete locale attraverso il Modello Unico Semplificato (MUN) – art. 7-bis del Dlgs 28/2011; si tratta di un modello precompilato da alimentare per le parti relative all’impianto in oggetto, che il gestore rende disponibile; l’utilizzo del modello è stato esteso anche alle modifiche di impianti esistenti (rif. art. 2 DM 297/2022 (MITE)).
Si fa presente che l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta per questo tipo di impianti, se non nel caso in cui l’edificio sia sottoposto a vincoli di cui all’art. 136 del D.Lgs 42/2004, comma 1, lettera b) e lett. c) e tutelato da specifico provvedimento ammnistrativo. Nel caso in cui si tratti unicamente di vincolo di cui all’art. 136, c. 1, lett. c), e gli impianti siano integrati in copertura (non realizzata in manto tradizionale) e non visibili dagli spazi pubblici, l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta

La normativa in vigore, Dlgs. 28/2011, art.6 c. 9-ter, dispone che:
Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l’istanza di procedura abilitativa semplificata è presentata a tutti i Comuni interessati dall’impianto e dalle relative opere connesse. L’amministrazione competente ai sensi del presente comma è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell’impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall’impianto e dalle relative opere connesse”.

In attuazione della norma citata, accade spesso che il proponente ritenga di presentare più istanze, una a ciascun Comune interessato, attraverso il Portale Procedimenti. Si evidenzia tuttavia che la presentazione di duplice istanza per lo stesso impianto non risulti essere corretta; si ravvisa che la norma, come sopra riportato, prevede la presentazione da parte del proponente dell’istanza a tutti i Comuni coinvolti.
Si ravvisa che in Piattaforma Procedimenti l’istanza debba essere unica e da presentarsi al Comune procedente. L’istanza conterrà un documento indicante l’elenco dei Comuni su cui insiste l’impianto.
Ai restanti Comuni andrà presentata, via pec, copia dell’istanza caricata su Piattaforma Procedimenti, firmata e inviata al Comune procedente.
Con riferimento all’individuazione dell’Ente Procedente, in linea generale la “maggior porzione” dell’impianto è da intendersi come la maggior porzione del totale dell’area occupata dall’impianto e dalla connessione.
L’istruttoria amministrativa deve essere unica e gestita dal Comune Procedente, il quale contatta gli altri Comuni coinvolti nel più breve tempo possibile e acquisisce, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, gli eventuali atti degli altri Comuni interessati dall’impianto, ovvero li convoca in Conferenza dei Servizi, se indetta.
Qualora un Comune non formalizzasse la propria determinazione entro i termini di cui al comma 2 dell’art. 6 del D. lgs. 28/2011, l’istanza si intende assentita e il titolo alla costruzione dell’impianto si intende acquisito