Tutte le novità in tema di appalti da gennaio 2024 – Qui le istruzioni per l’uso

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è la vera grande sfida dei prossimi anni. I “dati” rappresentano da un lato una fonte di ricchezza e di conoscenza, dall’altro permettono di rendere le decisioni della Pubblica Amministrazione più trasparenti ed intellegibili, garantendo un maggior grado di accountability. La digitalizzazione end-to-end del processo di acquisto – mediante la realizzazione di un ecosistema integrato, costituito da piattaforme e servizi digitali infrastrutturali (Banca Dati e servizi per l’interoperabilità messi a disposizione da ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione), dalle piattaforme di e-procurement “certificate” utilizzate dalle stazioni appaltanti e piattaforme di interoperabilità, scambio e riuso di informazioni – permetterà a tutte le amministrazioni pubbliche una gestione trasparente, efficiente, moderna dei propri acquisti, con ricadute indotte anche sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini.
Uso di dati nativi digitali (e quindi smaterializzazione documentale), maggiore sicurezza (attraverso la diffusione delle identità digitali), miglioramento dell’efficienza dell’azione amministrativa (con il ricorso a soluzioni tecnologiche innovative), sono solo alcuni dei benefici che ci attendiamo per il miglioramento complessivo dell’intero sistema Paese.

ANAC scrive:

“Dal 2 gennaio 2024 ha preso il via la digitalizzazione dell’intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti.

  • Al centro del nuovo sistema di appalti digitali c’è la Banca Dati Anac, che interagisce da una parte con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti, e dall’altra con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.
  • Tali piattaforme devono essere utilizzate per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle varie procedure di gara; trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac; l’accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
  • La digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali.
  • La digitalizzazione dell’intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Di conseguenza, una stazione appaltante o un ente concedente che intende affidare un contratto di appalto o concessione, di qualunque importo, deve ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per provvedere a tale affidamento”.

Di seguito il link al sito di ANAC:
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione.

Per dare attuazione alla digitalizzazione è stato realizzato un complesso sistema denominato “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (eprocurement)”.

  • L’ecosistema si fonda sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati.
  • L’ecosistema nazionale ha, come fulcro, la Banca dati nazionale di contratti pubblici (BNDCP) che, gestita da ANAC, interagisce, da un lato, con le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti per gestire il ciclo di vita dei contratti, dall’altro con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.
  • La BNDCP scambia dati e informazioni in modalità interoperabile con tutte le altre componenti dell’ecosistema.

 

Cos’è e come funziona la Banca Dati nazionale dei contratti pubblici? 

La BDNCP, attraverso le sue sezioni e componenti, rende disponibili i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

  • Nella costruzione dell’ecosistema sono stati individuati tutti i flussi di dati che le piattaforme devono trasmettere alla BDNCP per la corretta gestione delle fasi del ciclo di vita dei contratti e, mediante tale trasmissione, vengono automaticamente assolti i relativi obblighi di trasparenza e pubblicità legale. Ad esempio, quando la BDNCP riceve, da una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, uno specifico flusso di dati relativo alla pubblicazione di un bando, la BDNCP provvede a rilasciare il CIG e ad assolvere ai relativi obblighi di pubblicazione in ambito europeo e nazionale; allo stesso modo, quando la BDNCP riceve dalla piattaforma un flusso di dati relativo ai soggetti che hanno presentato un’offerta in gara, consente l’accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico per effettuare le necessarie verifiche.

Le modalità di funzionamento della BDNCP sono stabilite nel provvedimento ex articolo 23 del Codice, adottato con delibera n. 261 del 20 giugno 2023, consultabile sul sito ANAC al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-261-del-20-giugno-2023-provvedimento-art-23-bdncp.

L’obbligo di ricorrere esclusivamente a piattaforme di approvvigionamento digitale certificate dipende dal fatto che solo queste ultime fanno parte dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e sono pertanto le uniche che possono scambiare dati e informazioni con la BDNCP e acquisire i CIG. Per questo motivo, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione.

Le piattaforme possono ottenere la certificazione per una o più fasi del ciclo di vita del contratto, e la stazione appaltante o l’ente concedente può utilizzare una o più piattaforme nell’ambito della gestione del ciclo di vita del medesimo contratto. In sostanza, la stazione appaltante o l’ente concedente può utilizzare, per il medesimo contratto, una piattaforma diversa per ogni fase del ciclo di vita dello stesso.

Il Registro Piattaforme Certificate (RPC), che contiene l’elenco delle piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno ottenuto la certificazione per una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, è consultabile sul sito ANAC al seguente link: https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert.

Stazioni appaltanti o enti concedenti che non si siano procurati una propria piattaforma di approvvigionamento digitale certificata possono ricorrere alle piattaforme certificate messe a disposizione da altre amministrazioni (stazioni appaltanti, enti concedenti, centrali di committenza, soggetti aggregatori, Regioni o Province Autonome).

 

Come si acquisisce il CIG?

  • A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’acquisizione del CIG viene effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP. Di conseguenza, il CIG non deve più essere acquisito inserendo dati in un sistema separato, come succedeva con SIMOG/SmartCIG. Non esiste più lo SmartCIG, ora tutti i contratti sono gestiti mediante acquisizione del CIG.
  • La gestione del contratto sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata consente di acquisire immediatamente il CIG, al momento della gestione della specifica fase del contratto che lo richiede, mediante scambio di dati in modalità interoperabile tra BDNCP e la piattaforma.
  • L’acquisizione del CIG è obbligatoria non solo per tutti i contratti pubblici che sono sottoposti alla disciplina del Codice, ma anche per diversi tipi di contratti esclusi dal Codice, nonché per tutte quelle fattispecie sottoposte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
  • Per queste tipologie è stata prevista una duplice possibilità per acquisire il CIG: ricorrere alle piattaforme certificate oppure utilizzare un’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici – PCP (sezione della BDNCP).

Ulteriori e più dettagliate indicazioni sulle modalità di acquisizione dei CIG per le varie casistiche indicate e per alcuni ulteriori casi particolari, sono contenute nel Comunicato adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, consultabile sul sito ANAC al seguente link:
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione.

Le modalità alternative di acquisizione del CIG sono valide fino al 30 giugno 2024, con successiva comunicazione verranno rese note le nuove indicazioni.

 

Cos’è il Fascicolo virtuale dell’operatore economico?

Una delle sezioni della BDNCP è il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) che consente alle stazioni appaltanti ed agli enti concedenti di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale da parte degli operatori economici.

  • La verifica può essere svolta durante la procedura di affidamento e in corso di esecuzione del contratto. Mediante il FVOE possono essere verificati i requisiti dei partecipanti, degli ausiliari, dei subappaltatori.
  • Il FVOE, da un lato, acquisisce dati e informazioni certificate attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, dall’altro consente agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, di inserire informazioni e certificazioni la cui produzione è carico degli operatori stessi e che sono necessarie alla comprova.
  • Il funzionamento del FVOE è disciplinato dal provvedimento ex articolo 24 del Codice adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), con delibera n. 262 del 20 giugno 2023, consultabile sul sito ANAC al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-262-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-24-fvoe.
    Tale provvedimento e i relativi allegati indicano anche i requisiti e le cause di esclusione verificabili attraverso il FVOE, nonché i dati e le informazioni disponibili.
  • Il FVOE si evolve dalla versione FVOE 1.0, nella quale era richiesto il PassOE da parte dell’operatore economico per autorizzare l’accesso al relativo fascicolo, alla versione FVOE 2.0 nella quale il PassOE non è più richiesto dal momento che sono previsti meccanismi di autorizzazione diversi.

La documentazione di gara relativa alle procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 non deve più prevedere la presentazione del PassOE da parte degli operatori economici.
Ulteriori indicazioni relative alle modalità di verifica tramite il FVOE 1.0 e il FVOE 2.0 sono contenute nel Comunicato adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, consultabile sul sito ANAC al seguente link:
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione.

 

Le pubblicità legali di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici

L’avvio della digitalizzazione prevede notevoli novità in tema di pubblicità legale di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici in ambito europeo e in ambito nazionale.

  • Per la pubblicità in ambito europeo, dal 1° gennaio 2024 l’ANAC diventa e-sender nazionale, ossia l’unico soggetto deputato a trasmettere bandi e avvisi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE. Di conseguenza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono più provvedere autonomamente a tale trasmissione.
  • Per la pubblicità in ambito nazionale, la Piattaforma per la Pubblicità a Valore Legale presso la BDNCP sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. Di conseguenza, bandi e avvisi relativi a procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 sono pubblicati sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP e i relativi effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione su quest’ultima.
  • La pubblicità legale è gratuita, pertanto non vi sono più costi a carico degli operatori economici, né a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
  • Per assicurare la pubblicità legale di bandi e avvisi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono fare altro che gestire la fase del ciclo di vita del contratto relativa alla pubblicazione mediante una piattaforma di approvvigionamento digitale, certificata per la fase di pubblicazione. Con l’avvio della digitalizzazione, infatti, non è più richiesta una diversificazione delle forme di pubblicazione, né di svolgere ulteriori adempimenti per garantire la pubblicità legale.
  • Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti compilano, sulla piattaforma, i bandi e gli avvisi secondo i nuovi modelli di formulari europei (cosiddetti “efoms”) o secondo i template predisposti per la pubblicazione sulla BDNCP.
  • Le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate per la fase di pubblicazione, interagendo in modalità interoperabile con la BDNCP trasmettono a quest’ultima, tutti i dati necessari alla pubblicazione. La BDNCP, a sua volta, trasmette i dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE affinché quest’ultimo provveda alle pubblicazioni in ambito europeo, e procede alla pubblicazione nazionale sulla piattaforma di pubblicità legale presso la BDNCP stessa.

Le modalità di attuazione della pubblicità legale nella BDNCP sono disciplinate dal provvedimento ex articolo 27 del Codice adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 263 del 20 giugno 2023, consultabile sul sito ANAC al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-263-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-27-pubblicit%C3%A0-legale.

Ulteriori indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2023 sono contenute nel Comunicato adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, consultabile sul sito ANAC al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *