Il 12 dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 190/2024 in materia di “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” (il c.d. Testo Unico FER).
Il decreto legislativo è stato approvato dopo un articolato processo consultivo, ed entrerà in vigore il 30 dicembre 2024. L’articolo 1 del Testo Unico FER dispone, tuttavia, che le Regioni e gli enti locali si adeguano ai principi del seguente decreto entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore e nelle more dell’adeguamento, si applichi la disciplina previgente.
In base al Testo Unico FER, la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è soggetta a tre tipi di regimi amministrativi, a seconda che l’intervento sia elencato in uno dei tre allegati:
A) per gli interventi in edilizia libera;
B) per gli interventi soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS);
C) per gli interventi soggetti ad Autorizzazione Unica.
In aggiunta a questo criterio, vengono introdotte alcune restrizioni per i progetti in aree o su immobili vincolati o nel caso in cui l’intervento realizzi interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico.
In materia di coordinamento con la normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006), si dispone che gli interventi di cui agli allegati A) e B) non sono soggetti né a VIA, né alla verifica di assoggettabilità a VIA.
Lo svolgimento dei tre procedimenti amministrativi previsti dal decreto subirà delle modifiche rispetto ai procedimenti attualmente disciplinati, tra l’altro in termini di: i) durata; ii) modalità di coinvolgimento degli enti interessati; e, iii) di oneri in capo al proponente, ad esempio prevedendo, anche in PAS ed in edilizia libera (al ricorrere di determinate condizioni), la presentazione di polizze fideiussorie a copertura dei costi di ripristino delle aree a seguito della dismissione degli impianti, e, per impianti di potenza superiore a 1MW abilitati in PAS, l’obbligo di presentazione di un programma di compensazioni territoriali al comune interessato.
A far data dall’entrata in vigore del Testo Unico FER, le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi ai procedimenti abilitativi ed autorizzatori per i quali “la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto sia compiuta”.
Con riferimento al rilascio delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche e idroelettriche, il Testo Unico FER fa salvo quanto previsto, rispettivamente, dal decreto legislativo n. 22/2010, dal regio decreto n.1775/1933 e dal decreto legislativo n. 79/99.
L’articolo 11 del Testo Unico FER definisce le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle procedure autorizzative e stabilisce che la competenza per l’irrogazione delle sanzioni sia in capo Comune sul cui territorio insistono le opere realizzate in violazione della normativa.
Il Testo Unico FER, infine, coerentemente con la sua funzione di semplificazione della normativa previgente, modifica ed uniforma atti normativi in materia di VIA e di fonti rinnovabili e abroga numerose disposizioni dei decreti legislativi n. 199/2021 e 28/2011, nonché altre disposizioni incompatibili con le disposizioni in esso contenute.