APPALTI – Quali sono le modalità con le quali le Stazioni Appaltanti potranno ottemperare agli obblighi di pubblicità a livello europeo dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo parti o superiore alla soglia di rilevanza europea?

TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE

Premessa normativa

L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.

Principi

Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.

RISPOSTA

Si potrà ottemperare al predetto obbligo attraverso la trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione.