Appalti
Composta da n. 14 esperti (1 architetto, 3 geometri, 2 giuristi, 5 giuristi – avvocati, 3 ingegneri civili) selezionati per fornire supporto definito da Regione Lombardia per le seguenti Procedure Complesse.
Procedure di appalto (definizione bando e fase di aggiudicazione).
Procedure di appalto (definizione bando e fase di aggiudicazione).
FAQ
TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE
Premessa normativa
L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.
Principi
Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.
RISPOSTA
Al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano tempestivamente alla BDNCP, tutti i dati e le informazioni individuati nell’articolo 10 del provvedimento ANAC n° 261/2023 di cui all’articolo 23 del codice. La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale secondo le modalità previste nel provvedimento ANAC n° 263/2023 di cui all’articolo 23 del codice. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottata da ANAC ai sensi dell’articolo 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell’ente concedente ed assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all’esecuzione.
TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE
Premessa normativa
L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.
Principi
Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.
RISPOSTA
In caso di mancato adempimento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 222, comma 13 del Codice.
TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE
Premessa normativa
L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.
Principi
Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.
RISPOSTA
L’ANAC con FAQ del 09.01.2024, che testualmente si riporta, ha già dato risposta al quesito in tal senso: “La comunicazione all’ANAC delle varianti và effettuata con la stessa modalità utilizzata per acquisire il CIG associato a quella specifica procedura, dunque mediante il sistema Simog, in caso di CIG acquisiti attraverso tale sistema, o mediante le piattaforme digitali certificate, in caso di CIG acquisiti mediante PCP. Come precisato nel comunicato ANAC-MIT del 13 Dicembre 2023, non sono più valide le indicazioni fornite nel Comunicato del Presidente ANAC del 23 Novembre 2016, recante “Trasmissione delle varianti in corso d’opera ex articolo 106, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016”.
TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE
Premessa normativa
L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.
Principi
Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.
RISPOSTA
Ai sensi del comma 12 dell’art. 5 dell’Allegato II.14 del Codice, vi è obbligo di trasmissione all’ANAC delle Varianti in corso d’opera, solamente per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea quando l’importo della variante eccede il 10% dell’importo originario del contratto.
TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE
Premessa normativa
L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.
Principi
Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.
RISPOSTA
No. Ai sensi del comma 11 dell’art. 5 dell’Allegato II.14 del Codice, la Stazione Appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al contratto di cui all’art. 120, comma 1 lettera b) e comma 3.
TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE
Premessa normativa
L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.
Principi
Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.
RISPOSTA
I predetti obblighi, a cura del RUP, sono individuati dall’art. 5 dell’Allegato II.14 del Codice.
TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE
Premessa normativa
L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.
Principi
Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.
RISPOSTA
Gli adempimenti che dovranno obbligatoriamente essere assolti riguardano:
- pubblicità legale degli atti;
- comunicazione nei confronti dell’ANAC ai sensi dell’art. 222, comma 9, del Codice;
- obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 mediante comunicazione alla BDNCP;
- obbligo di garantire l’accesso agli atti di cui all’art. 35 del Codice;
- inserimento nel casellario informatico di cui all’art. 222, comma 10, del Codice, di notizie utili;
- utilizzazione del FVOE.
TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE
Premessa normativa
L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.
Principi
Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.
RISPOSTA
Si potrà ottemperare al predetto obbligo attraverso la trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione.
TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE
Premessa normativa
L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.
Principi
Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.
RISPOSTA
Il RPCT dovrà verificare se la mancata pubblicazione dei dati, atti e informazioni sia imputabile ai soggetti tenuti alla elaborazione o trasmissione dei dati secondo quanto previsto nella sezione «Amministrazione Trasparente», del PTPCT o nella sezione “Anticorruzione e trasparenza” del PIAO, ai sensi dell’articolo 10 del D. Lgs. 33/2014 e s.m.i. e, ove si riscontri che i dati sono stati trasmessi dalla Stazione Appaltante alla BDNCP, il RPCT dovrà comunicare all’istante che la richiesta di accesso deve essere ripresentata al RPCT di ANAC, in qualità di Amministrazione titolare della BDNCP.
TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE
Premessa normativa
L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.
Principi
Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.
RISPOSTA
Nell’ipotesi di cui sopra trova applicazione la disciplina sull’accesso civico semplice di cui all’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 33/2014 e s.m.i. con richiesta che deve essere presentata al RPCT della Stazione Appaltante.
TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE
Premessa normativa
L’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 35 ovvero secretati ai sensi dell’art, 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n° 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate”.
Principi
Il citato art. 28 del Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all’ANAC l’individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.
L’ANAC ha adottato il provvedimento ex articolo 28 del Codice con delibera n° 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n° 601 del 19 dicembre 2023.
RISPOSTA
Le Stazioni Appaltanti pubblicano in «Amministrazione Trasparente» (AT), sottosezione «Bandi e contratti», anche il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP di ANAC dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le Stazioni Appaltanti hanno trasmesso.
ACCESSO AGLI ATTI
Premessa normativa
L’art. 35 del D. Lgs. 36/2023 disciplina l’accesso gli atti e la riservatezza stabilendo al primo comma che le “Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli art.li 3-bis e 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n° 241 e degli art.li 5 e 5- bis del D. Lgs. 14.03.2013, n° 33”. Al secondo comma si prevedono le ipotesi di differimento ed al quarto comma quelle di esclusione.
Principi
La procedura di accesso agli atti viene svolta con l’utilizzo delle piattaforme di e- procurement e le Stazioni Appaltanti assicurano l’accesso in modalità digitale agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e l’acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma.
RISPOSTA
L’accesso è consentito se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara
ACCESSO AGLI ATTI
Premessa normativa
L’art. 35 del D. Lgs. 36/2023 disciplina l’accesso gli atti e la riservatezza stabilendo al primo comma che le “Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli art.li 3-bis e 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n° 241 e degli art.li 5 e 5- bis del D. Lgs. 14.03.2013, n° 33”. Al secondo comma si prevedono le ipotesi di differimento ed al quarto comma quelle di esclusione.
Principi
La procedura di accesso agli atti viene svolta con l’utilizzo delle piattaforme di e- procurement e le Stazioni Appaltanti assicurano l’accesso in modalità digitale agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e l’acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma.
RISPOSTA
L’accesso è consentito se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.
ACCESSO AGLI ATTI
Premessa normativa
L’art. 35 del D. Lgs. 36/2023 disciplina l’accesso gli atti e la riservatezza stabilendo al primo comma che le “Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli art.li 3-bis e 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n° 241 e degli art.li 5 e 5- bis del D. Lgs. 14.03.2013, n° 33”. Al secondo comma si prevedono le ipotesi di differimento ed al quarto comma quelle di esclusione.
Principi
La procedura di accesso agli atti viene svolta con l’utilizzo delle piattaforme di e- procurement e le Stazioni Appaltanti assicurano l’accesso in modalità digitale agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e l’acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma.
RISPOSTA
Il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione può essere escluso nelle seguenti fattispecie:
- contratti secretati o la cui esecuzione richiede misure di sicurezza;
- in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata motivazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
- pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del codice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- relazioni riservate del Direttore dei lavori, del Direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- piattaforme digitali e le infrastrutture informatiche utilizzate dalla Stazione Appaltante o dall’Ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.
ACCESSO AGLI ATTI
Premessa normativa
L’art. 35 del D. Lgs. 36/2023 disciplina l’accesso gli atti e la riservatezza stabilendo al primo comma che le “Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli art.li 3-bis e 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n° 241 e degli art.li 5 e 5- bis del D. Lgs. 14.03.2013, n° 33”. Al secondo comma si prevedono le ipotesi di differimento ed al quarto comma quelle di esclusione.
Principi
La procedura di accesso agli atti viene svolta con l’utilizzo delle piattaforme di e- procurement e le Stazioni Appaltanti assicurano l’accesso in modalità digitale agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e l’acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma.
RISPOSTA
L’accesso è consentito dopo la comunicazione ufficiale da parte delle Stazioni Appaltanti o degli Enti concedenti dei nominativi dei candidati da invitare.
ACCESSO AGLI ATTI
Premessa normativa
L’art. 35 del D. Lgs. 36/2023 disciplina l’accesso gli atti e la riservatezza stabilendo al primo comma che le “Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli art.li 3-bis e 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n° 241 e degli art.li 5 e 5- bis del D. Lgs. 14.03.2013, n° 33”. Al secondo comma si prevedono le ipotesi di differimento ed al quarto comma quelle di esclusione.
Principi
La procedura di accesso agli atti viene svolta con l’utilizzo delle piattaforme di e- procurement e le Stazioni Appaltanti assicurano l’accesso in modalità digitale agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e l’acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma.
RISPOSTA
L’accesso agli atti è differito fino all’aggiudicazione in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli art.li 94, 95 e 98 del D.lgs 36/2023 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti. È altresì differito fino all’aggiudicazione l’accesso relativo alle offerte e ai verbali inerenti la valutazione delle stesse, nonché agli atti dati e informazioni a questa presupposti.
ACCESSO AGLI ATTI
Premessa normativa
L’art. 35 del D. Lgs. 36/2023 disciplina l’accesso gli atti e la riservatezza stabilendo al primo comma che le “Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli art.li 3-bis e 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n° 241 e degli art.li 5 e 5- bis del D. Lgs. 14.03.2013, n° 33”. Al secondo comma si prevedono le ipotesi di differimento ed al quarto comma quelle di esclusione.
Principi
La procedura di accesso agli atti viene svolta con l’utilizzo delle piattaforme di e- procurement e le Stazioni Appaltanti assicurano l’accesso in modalità digitale agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e l’acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma.
RISPOSTA
Nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime e nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime (art. 35, comma 2, lettera “b” D. Lgs. 36/2023).
FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Premessa normativa
L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.
Principi
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).
RISPOSTA
Comporta la violazione del principio di buona fede e di tutela dell’affidamento di cui all’articolo 5 del codice, con conseguente responsabilità, anche civile, per i danni subiti dall’Operatore Economico.
FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Premessa normativa
L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.
Principi
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).
RISPOSTA
Sì, ne ha facoltà.
FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Premessa normativa
L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.
Principi
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).
RISPOSTA
Sì, ne hanno entrambi facoltà.
FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Premessa normativa
L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.
Principi
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).
RISPOSTA
Ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del CAD sui documenti informatici inseriti dagli OE è apposta la firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, il documento è formato, previa identificazione informatica del suo autore, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore
FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Premessa normativa
L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.
Principi
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).
RISPOSTA
È possibile accedere al FVOE a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della gara e dalla fase di esame delle offerte. L’accesso al FVOE avviene richiedendone l’autorizzazione attraverso la funzione apposita in piattaforma selezionando l’OE di interesse in relazione alla procedura identificata da un determinato codice appalto e previa associazione del CIG all’operatore economico aggiudicatario.
FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Premessa normativa
L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.
Principi
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).
RISPOSTA
La modifica deve essere comunicata dalla Stazione Appaltante utilizzando le apposite funzionalità previste dal sistema.
FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Premessa normativa
L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.
Principi
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).
RISPOSTA
La Stazione Appaltante, tramite il Responsabile Unico del Progetto abilitato o il Responsabile del Procedimento da questo delegato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti; il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti chiede l’accesso al FVOE dell’OE; il sistema consente l’accesso al fascicolo previa autorizzazione dell’OE; l’OE inserisce i riferimenti ai dati e ai documenti utili per la comprova dei requisiti; l’OE inserisce i dati e i documenti non presenti nel FVOE che non sono già in possesso della Stazione Appaltante e quelli che non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la PDND; il sistema consente alla Stazione Appaltante l’accesso ai dati e ai documenti indicati nel DGUE e reperibili dal FVOE.
FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Premessa normativa
L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.
Principi
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).
RISPOSTA
Il FVOE consente la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli Operatori Economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori; il controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza di detti requisiti; attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l’acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici.
FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Premessa normativa
L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.
Principi
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).
RISPOSTA
Si. Nel limite di validità temporale delle certificazioni; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente previsto.
FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Premessa normativa
L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.
Principi
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).
RISPOSTA
Si. Nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente previsto.
FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Premessa normativa
L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.
Principi
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).
RISPOSTA
Si è legittima la richiesta di ulteriori dati e documenti da parte della Stazione Appaltante.
FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Premessa normativa
L’art. 24 ai commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “Presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’Operatore partecipa”.
Principi
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023 dell’ANAC, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico, accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository, dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla citata delibera ANAC n° 262/2023.
In base a quanto stabilito con successiva delibera ANAC n° 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).
RISPOSTA
Con la versione 2 dell’applicazione del Fascicolo Virtuale è stato dismesso l’uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA – approvazione da parte dell’OE dell’accesso ai documenti.
DIGITALIZZAZIONE E PNRR
Premessa normativa
L’art. 225, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.
Principi
A partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, e riferita a tutte le procedure di affidamento, ha acquisito piena efficacia. In particolare, sono venuti meno i regimi transitori previsti all’articolo 225, comma 1 (regime di pubblicità legale nei contratti pubblici), comma 2 (attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale) e, infine, comma 3 (utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva). La disciplina in tema di digitalizzazione è dunque applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024. .
RISPOSTA
L’art. 23, co. 5, del D.Lgs 31/03/2023, nr. 36 prevede che con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche nonché i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale.
Tali obblighi informativi riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house.
Con Delibera n. 261 del 20 giugno 2023, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, ANAC ha enucleato all’art. 10 le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, come nel seguito indicate in relazione alle relative attività:
- programmazione:
- il programma triennale ed elenchi annuali dei lavoratori;
- il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture;
- progettazione e pubblicazione:
- gli avvisi di pre-informazione;
- i bandi e gli avvisi di gara;
- avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici;
- atti relativi all’iter di redazione ed approvazione dei progetti;
- affidamento:
- gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità;
- gli affidamenti diretti;
- esecuzione:
- la stipula e l’avvio del contratto;
- gli stati di avanzamento;
- i subappalti e/o subaffidamenti;
- le modifiche contrattuali e le proroghe;
- le sospensioni dell’esecuzione;
- gli accordi bonari;
- istituzione del Collegio Consultivo Tecnico;
- le istanze di recesso;
- la conclusione del contratto;
- il collaudo finale;
oltre a ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l’assolvimento dei compiti assegnati all’ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.
DIGITALIZZAZIONE E PNRR
Premessa normativa
L’art. 225, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.
Principi
A partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, e riferita a tutte le procedure di affidamento, ha acquisito piena efficacia. In particolare, sono venuti meno i regimi transitori previsti all’articolo 225, comma 1 (regime di pubblicità legale nei contratti pubblici), comma 2 (attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale) e, infine, comma 3 (utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva). La disciplina in tema di digitalizzazione è dunque applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024. .
RISPOSTA
Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 36/2023, il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. Tali attività sono tutte gestite nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili.
DIGITALIZZAZIONE E PNRR
Premessa normativa
L’art. 225, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.
Principi
A partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, e riferita a tutte le procedure di affidamento, ha acquisito piena efficacia. In particolare, sono venuti meno i regimi transitori previsti all’articolo 225, comma 1 (regime di pubblicità legale nei contratti pubblici), comma 2 (attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale) e, infine, comma 3 (utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva). La disciplina in tema di digitalizzazione è dunque applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024. .
RISPOSTA
Si. Dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, e riferita a tutte le procedure di affidamento, ha acquisito piena efficacia e trova applicazione anche per le procedure PNRR.
ERRORE NELL’INSERIMENTO DEI DATI
Premessa normativa
L’art. 19, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “in attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo”.
Principi
La gestione di una procedura di gara in forma telematica, richiedendo l’osservanza con diligenza delle prescrizioni di bando e delle norme tecniche rilevanti, pone a carico della Stazione Appaltante e degli Operatori Economici concorrenti i rischi dell’eventuale erroneo utilizzo della piattaforma nonché dell’erroneo inserimento dei dati. Ne deriva per la Stazione Appaltante l’onere di rettificare con nuovo inserimento il dato erroneamente inserito e l’esclusione dalla procedura dell’Operatore Economico solo in caso di mancato inserimento dei dati utili all’identificazione.
RISPOSTA
La gestione di una procedura di gara in forma telematica, richiedendo l’osservanza con diligenza delle prescrizioni di bando e delle norme tecniche rilevanti, pone a carico del concorrente i rischi dell’eventuale erroneo utilizzo della piattaforma elettronica nonché dell’erroneo inserimento dei dati sulla piattaforma, affinché ve ne sia massima evidenza. Ne consegue che qualora l’Operatore Economico inserisca un dato errato, non attribuibile quindi a un errore formale o a una illegittima predisposizione della piattaforma telematica, inibente l’invio dell’offerta, la responsabilità e i connessi effetti ricadono sull’OE a causa della scarsa diligenza nell’inserimento dei dati sulla piattaforma (Delibera ANAC n° 367 del 26 luglio 2023).
ERRORE NELL’INSERIMENTO DEI DATI
Premessa normativa
L’art. 19, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “in attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo”.
Principi
La gestione di una procedura di gara in forma telematica, richiedendo l’osservanza con diligenza delle prescrizioni di bando e delle norme tecniche rilevanti, pone a carico della Stazione Appaltante e degli Operatori Economici concorrenti i rischi dell’eventuale erroneo utilizzo della piattaforma nonché dell’erroneo inserimento dei dati. Ne deriva per la Stazione Appaltante l’onere di rettificare con nuovo inserimento il dato erroneamente inserito e l’esclusione dalla procedura dell’Operatore Economico solo in caso di mancato inserimento dei dati utili all’identificazione.
RISPOSTA
La Stazione Appaltante deve procedere alla variazione del dato attraverso l’adozione di provvedimento amministrativo ad hoc e al successivo inserimento di quest’ultimo sulla piattaforma, affinché ve ne sia massima evidenza.
MALFUNZIONAMENTO DELLE PIATTAFORME DIGITALI
Premessa normativa
L’art. 25, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n° 36 stabilisce che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento”. L’art. 92, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 36/2023 stabilisce infine che i termini di presentazione delle domande di partecipazione sono prorogati “in misura adeguata e proporzionale”, nei casi di cui all’articolo 25, comma 2, terzo periodo.
Principi
L’Operatore Economico che si avvale di piattaforma digitale e che non riesca a trasmettere la propria offerta entro il termine prestabilito a causa di un malfunzionamento informatico imputabile alla piattaforma stessa ha diritto di essere rimesso in termini per la presentazione dell’offerta. La giurisprudenza amministrativa ha affermato che, anche ove non sia possibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del singolo Operatore Economico oppure se la trasmissione dell’offerta sia stata impedita da un vizio del sistema informatico imputabile alla piattaforma della Stazione Appaltante, le conseguenze degli esiti anormali del sistema non possono andare a nocumento dei partecipanti, stante la natura meramente strumentale del mezzo informatico, nonché i principi di par condicio e di favor partecipationis. Ne discende che il diritto alla rimessione in termini del singolo Operatore Economico (il quale non sia riuscito ad inviare in tempo l’offerta o la domanda di partecipazione) sorge, non soltanto in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale della stazione appaltante, ma anche in caso di incertezza assoluta circa l’imputabilità della causa del tardivo invio (c.d. rischio della “causa ignota”).
Nessun diritto alla rimessione in termini può essere riconosciuto, invece, in caso di comprovata negligenza del singolo Operatore Economico che sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione.
RISPOSTA
Opera soltanto se (e nella misura in cui) ricorra almeno una delle due seguenti situazioni:
- malfunzionamento della piattaforma digitale imputabile alla Stazione Appaltante;
- incertezza assoluta sull’imputabilità della causa del tardivo invio dell’offerta.
Di contro tale meccanismo di sospensione e proroga non può mai operare in caso di comprovata negligenza dell’operatore economico, il quale – benché reso edotto ex ante (grazie a regole chiare e precise contenute nella lex specialis) delle modalità tecniche di presentazione telematica dell’offerta e dell’opportunità di attivarsi con congruo anticipo – non si è invece attivato per tempo.
MALFUNZIONAMENTO DELLE PIATTAFORME DIGITALI
Premessa normativa
L’art. 25, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n° 36 stabilisce che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento”. L’art. 92, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 36/2023 stabilisce infine che i termini di presentazione delle domande di partecipazione sono prorogati “in misura adeguata e proporzionale”, nei casi di cui all’articolo 25, comma 2, terzo periodo.
Principi
L’Operatore Economico che si avvale di piattaforma digitale e che non riesca a trasmettere la propria offerta entro il termine prestabilito a causa di un malfunzionamento informatico imputabile alla piattaforma stessa ha diritto di essere rimesso in termini per la presentazione dell’offerta. La giurisprudenza amministrativa ha affermato che, anche ove non sia possibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del singolo Operatore Economico oppure se la trasmissione dell’offerta sia stata impedita da un vizio del sistema informatico imputabile alla piattaforma della Stazione Appaltante, le conseguenze degli esiti anormali del sistema non possono andare a nocumento dei partecipanti, stante la natura meramente strumentale del mezzo informatico, nonché i principi di par condicio e di favor partecipationis. Ne discende che il diritto alla rimessione in termini del singolo Operatore Economico (il quale non sia riuscito ad inviare in tempo l’offerta o la domanda di partecipazione) sorge, non soltanto in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale della stazione appaltante, ma anche in caso di incertezza assoluta circa l’imputabilità della causa del tardivo invio (c.d. rischio della “causa ignota”).
Nessun diritto alla rimessione in termini può essere riconosciuto, invece, in caso di comprovata negligenza del singolo Operatore Economico che sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione.
RISPOSTA
Le Stazioni Appaltanti debbono sospendere i termini per la presentazione delle offerte con conseguente proroga per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento, dando evidenza del provvedimento di sospensione e dei nuovi termini con pubblicazione del provvedimento stesso sulla piattaforma.
LE PIATTAFORME DIGITALI
Premessa normativa
Gli art.li 25 e 26 del D. Lgs. 36/2023 per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, hanno introdotto l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID. L’art. 225, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.
In particolare, l’art. 25, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 prevede che “Le stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma”.
Principi
L’applicazione della disciplina riferita alla digitalizzazione richiede alle Stazioni Appaltanti e agli Enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili.
RISPOSTA
Le Stazioni Appaltanti o gli Enti concedenti che non hanno nella propria disponibilità l’utilizzo di piattaforme digitali potranno avvalersi, previo accordo tra Amministrazioni, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre Stazioni Appaltanti o Enti concedenti, da Centrali di Committenza o da Soggetti Aggregatori, da Regioni o Province Autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisca il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.
LE PIATTAFORME DIGITALI
Premessa normativa
Gli art.li 25 e 26 del D. Lgs. 36/2023 per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, hanno introdotto l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID. L’art. 225, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.
In particolare, l’art. 25, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 prevede che “Le stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma”.
Principi
L’applicazione della disciplina riferita alla digitalizzazione richiede alle Stazioni Appaltanti e agli Enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili.
RISPOSTA
L’implementazione delle disposizioni sulla digitalizzazione impone alle Stazioni Appaltanti e agli Enti concedenti di rivedere le modalità delle procedure di gara, ponendo come prioritario l’impiego di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili. Ne consegue che, dal 1° gennaio 2024, per tutti gli affidamenti sopra e sottosoglia devono essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che hanno completato il processo di certificazione secondo le Regole tecniche di AGID (determinazione AGID n° 137/2023) e lo Schema operativo pubblicato sul sito AGID il 25.09.2023, il cui Allegato 2 risulta aggiornato in data 14.11.2023.